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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005

Codice 23.1
D.D. 26 settembre 2005, n. 70

L.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “ Lavori di difesa idraulica nei comuni di Rivarolo Canavese e Feletto sul torrente Orco”, presentato dal Comune di Rivarolo Canavese ( To ). Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di difesa idraulica nei comuni di Rivarolo Canavese e Feletto sul torrente Orco ”, presentato dal comune di Rivarolo Canavese, localizzato nel comune di Rivarolo Canavese (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1) Il progetto definitivo dovrà essere adeguato prevedendo la realizzazione di un nuovo tratto di difesa spondale tra le sezioni 50 e 80 e stralciando il tratto di difesa interrata compreso tra le sezioni 80 e 110, che, sulla base della analisi condotte, risulta di priorità secondaria.

2) La sommità della difesa spondale non dovrà superare il livello idrico corrispondente alla portata con tempo di ritorno duecentennale.

3) Il paramento della difesa spondale dovrà avere una pendenza pari a 1:1.

4) Dovrà essere prevista una protezione delle fondazioni del traliccio dell’Enel tramite il posizionamento di massi alla rinfusa, nell’ambito delle somme disponibili e nelle more di un intervento di sistemazione definitiva che dovrà essere richiesto all’Ente proprietario del traliccio, da parte dell’Autorità idraulica competente.

5) Nel progetto definitivo si ritiene utile che venga specificata la provenienza del pietrame di cava di grandi dimensioni (circa 13.300 m3) necessario per la realizzazione della scogliera.

6) Gli elaborati del progetto definitivo dovranno riportare solo le aree di scavo necessario per l’imbottimento di sponda, da localizzarsi possibilmente nelle zone denominate 2A e 2B, al fine di ridurre la pressione esercitata dalla corrente sulle sponde opposte.

7) Dovrà essere esclusa l’ipotesi di disalveo 1B, nella quale è previsto l’utilizzo di un’area a vegetazione ripariale con conseguente taglio di vegetazione arborea.

8) Per quanto riguarda la movimentazione di materiale d’alveo, dovrà essere ripristinato l’assetto morfologico caratteristico dell’alveo e conservate le caratteristiche granulometriche dei sedimenti dell’alveo, al fine di garantire lo sviluppo di habitat diversificati e sufficienti alla vita delle specie ittiche presenti (sezione trasversale composita e un profilo longitudinale articolato).

9) Per il consolidamento della sponda, si dovrà preferire, ovunque la velocità della corrente e la disponibilità di suolo lo permettano, la tecnica dei massi sciolti o le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, che garantiscono la possibilità di instaurarsi di microambienti ospitanti la flora e la fauna acquatiche e garantiscono anche una maggiore elasticità della struttura.

10) Si dovranno evitare danni di qualunque natura che possano compromettere il buon regime del corso d’acqua.

11) Nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l’alveo non dovrà essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere.

12) Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Orco e l’area di cantiere è posta in prossimità del torrente stesso, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque.

13) Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a scongiurare il rischio di immissione di sostanze inquinanti (olii ed idrocarburi in genere, polveri e sfridi, residui bituminosi e cementizi ecc.. ) ed un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali anche sul terreno.

14) Occorrerà effettuare una manutenzione straordinaria dei mezzi d’opera.

15) Gli stoccaggi di materiali e sostanze chimiche dovranno essere localizzati il più possibile lontano dal corso d’acqua su superficie temporaneamente impermeabilizzata.

16) Per il trattamento delle acque di drenaggio e dilavamento dei piazzali di cantiere occorrerà realizzare sistemi di decantazione opportunamente dimensionati.

17) Al termine dei lavori dovranno essere smaltiti tutti i rifiuti di cantiere e occorrerà curare che le riprofilature del terreno siano effettuate in modo tale da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d’acqua e dell’ecosistema ripariale.

18) Per quanto attiene alla scogliera nel comune di Rivarolo Canavese, dovrà essere effettuato un immediato recupero ambientale delle aree interessate e delle piste utilizzate per raggiungere i siti.

19) Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Torino, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente.

20) Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Orco attraverso la realizzazione di savanelle temporanee e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e da concentrare il più possibile i tempi delle operazioni di disalveo.

21) Durante il periodo riproduttivo dell’ittiofauna locale dovranno essere evitate interferenze dirette con l’alveo di magra.

22) I lavori di scavo in alveo dovranno essere condotti in periodo non riproduttivo per la fauna ittica caratteristica degli ambienti di intervento e procedendo d valle verso monte.

23) Qualora nella redazione del progetto esecutivo risultasse la necessità di effettuare il taglio di vegetazione arborea, questo dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

24) Per quanto riguarda le scelta delle aree in cui effettuare le operazioni di ricalibratura delle sezioni con disalveo , con utilizzo di tali materiali per l’esclusivo rimbottimento delle sponde, dovranno essere interessate quelle zone che non risultano colonizzate da saliceti di salice bianco e che sono raggiungibili dai mezzi d’opera con il minor impatto possibile nei confronti dell’alveo e del torrente Orco.

25) Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali pluricursalità, irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di “banalizzazione” dell’alveo stesso.

26) Gli strati superficiali delle aree interessate dal rimbottimento dovranno essere realizzati con materiale a granulometria fine in modo da permettere un buon attecchimento delle specie erbacee e delle talee di salice utilizzate per il rinverdimento delle scarpate.

27) Nelle aree di raccordo tra il rimbottimento e il margine del terrazzo dovrà essere effettuato lo scotico di terreno vegetale prima delle fasi di rimodellamento, provvedendo all’accantonamento, alla conservazione e al riutilizzo di tale materiale per la sistemazione superficiale delle superfici poste a monte della scogliera, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.5.3 “Interferenze del progetto sulla componente e interventi di mitigazione” (pag. 52) e nel paragrafo 5.1.3 “Misure di tutela della risorsa pedologica” (pagg. 69 e 70) della Relazione di inquadramento ambientale (elaborato n. 07).

28) Le opere a verde di recupero ambientale indicate in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno) utilizzando specie autoctone rustiche adatte alle condizioni stazionali. Dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l’attecchimento del materiale vegetale.

29) Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa