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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005

Codice 23.1
D.D. 26 settembre 2005, n. 69

L.R.n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente alla “ Perizia di variante al progetto lavori di sistemazione idraulica del torrente Orco a monte e valle del ponte della Pedemontana - II lotto”, presentato dal Comune di Rivarolo Canavese ( To) - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che la “Perizia di variante al progetto lavori di sistemazione idraulica del torrente Orco a monte e a valle del ponte della Pedemontana - II lotto”, presentata dal comune di Rivarolo Canavese, le cui opere risultano localizzate in parte nel territorio di Rivarolo Canavese e in parte nel territorio di Salassa (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1) Per il consolidamento della sponda, si dovrà preferire, ovunque la velocità della corrente e la disponibilità di suolo lo permettano, la tecnica dei massi sciolti o le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, che garantiscono la possibilità di instaurarsi di microambienti ospitanti la flora e la fauna acquatiche e garantiscono anche una maggiore elasticità della struttura.

2) Si dovranno evitare danni di qualunque natura che possano compromettere il buon regime del corso d’acqua.

3) Nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l’alveo non dovrà essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere.

4) Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Orco e l’area di cantiere è posta in prossimità del torrente stesso, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque.

5) Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a scongiurare il rischio di immissione di sostanze inquinanti (olii ed idrocarburi in genere, polveri e sfridi, residui bituminosi e cementizi ecc.. ) ed un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali anche sul terreno.

6) Occorrerà effettuare una manutenzione straordinaria dei mezzi d’opera.

7) Gli stoccaggi di materiali e sostanze chimiche dovranno essere localizzati il più possibile lontano dal corso d’acqua su superficie temporaneamente impermeabilizzata.

8) Per il trattamento delle acque di drenaggio e dilavamento dei piazzali di cantiere occorrerà realizzare sistemi di decantazione opportunamente dimensionati.

9) Al termine dei lavori dovranno essere smaltiti tutti i rifiuti di cantiere e occorrerà curare che le riprofilature del terreno siano effettuate in modo tale da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d’acqua e dell’ecosistema ripariale.

10) Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Torino, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente.

11) Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Orco attraverso la realizzazione di savanelle temporanee e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

12) Durante il periodo riproduttivo dell’ittiofauna locale dovranno essere evitate interferenze dirette con l’alveo di magra.

13) Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa