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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2005, n.18-1335

Piano regionale di controllo della tularemia. Temporanea sospensione delle immissioni di lepri di origine extra regionale

A Relazione dell’Assessore Valpreda:

La tularemia è una zoonosi ovvero una malattia che si trasmette dagli animali all’uomo. Colpisce e si diffonde soprattutto nei roditori selvatici e nei lagomorfi (lepri in particolare). E’ un’infezione diffusa in vari Paesi dell’emisfero nord del mondo.

La malattia non era mai stata segnalata nella fauna autoctona del Piemonte. Recentemente, a seguito di prelievi effettuati dai Servizi Veterinari di alcune A.S.L. sono stati diagnosticati dall’Istituto Zooprofilattico di Torino e confermati dal Centro di referenza nazionale per la tularemia, con sede presso l’Istituto Zooprofilattico di Pavia, 3 casi, tutti riferiti a esemplari di lepri introdotti dall’estero e destinati al ripopolamento. Il Ministero della Salute è stato informato dei casi.

Anche a seguito di tali riscontri e per verificare la eventuale diffusione della infezione nei roditori selvatici del Piemonte, con nota prot. n. 11555/27.03 del 6/9/2005 i competenti uffici dell’Assessorato Regionale Tutela della Salute e Sanità hanno diramato il Piano regionale di controllo della tularemia, con l’obiettivo di verificare la presenza della malattia sul territorio e sviluppare programmi di prevenzione adeguati al rischio sanitario rilevato.

E’ pertanto in corso di esecuzione da parte dei Servizi Veterinari delle A.S.L. e dei laboratori degli Istituti Zooprofilattici competenti, una indagine estesa all’intero territorio regionale, che comprende l’esame diagnostico di roditori e lagomorfi rinvenuti morti o moribondi ed accertamenti a campione sulle greggi vaganti. Il piano in corso consentirà di stabilire se la malattia sia assente o presente nel territorio regionale, per potere di conseguenza adottare misure atte a prevenire l’introduzione dell’infezione ovvero a limitarne e controllarne la diffusione.

Nelle attuali condizioni, l’importazione di lepri da ripopolamento originarie da territori in cui la malattia è dimostratamente presente o da territori la cui situazione sanitaria non è nota può configurare il rischio di introdurre nel territorio piemontese animali portatori e diffusori del contagio e può compromettere la situazione sanitaria piemontese prima che gli accertamenti in corso siano conclusi.

Peraltro l’ipotesi di una diffusione del contagio causa serie preoccupazioni, poiché la malattia tende a persistere senza poter essere debellata a causa del gran numero di vertebrati e artropodi che possono ospitare il germe, che può sopravvivere a lungo nelle acque e nelle zecche. Il contagio alle persone, in questo caso, diviene frequente sia per contatto con animali infetti (cacciatori o quanti manipolano animali cacciati, addetti all’agricoltura e ai lavori forestali) sia attraverso il consumo di acque non bonificate.

Per le suddette ragioni è necessario sospendere temporaneamente l’introduzione di animali originari di zone in cui la malattia non è dimostratamente assente, riservandosi di rivalutare la situazione epidemiologica alla luce dei riscontri che emergeranno dalle indagini in corso.

Nel contempo va preso atto che ripopolamenti a scopo venatorio possono essere effettuati con esemplari regionali con benefici anche sotto il profilo della maggiore adattabilità, sopravvivenza e capacità di riproduzione rispetto a esemplari di origine diversa.

La Giunta Regionale, vista la LR 30/82, condividendo le argomentazioni del Relatore, all’unanimità

delibera

- di incaricare i Servizi Veterinari delle A.S.L. del completamento delle indagini sanitarie necessarie a confermare o escludere la presenza della tularemia sul territorio regionale, in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato, operatori faunistico-venatori e cacciatori, conformemente alle direttive tecniche impartite con nota prot. n. 11555/27.03 del 6/9/2005 dell’Assessorato Regionale Tutela della Salute e Sanità;

- di sospendere temporaneamente, per un periodo di 6 mesi, l’immissione a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre di origine extraregionale;

- di rivalutare le misure disposte con la presente deliberazione alla luce dei risultati delle indagini eseguite dai Servizi Veterinari delle A.S.L. e dai laboratori diagnostici degli Istituti Zooprofilattici competenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)