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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 99-1315
Art. 3, sub 8 dellIntesa Stato - Regioni (Atto rep. n. 2271 del 23.3.2005), ai sensi dellart. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dellarticolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
A Relazione dellAssessore Valpreda:
La legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) definisce, nellambito della rimodulazione del patto di stabilità interno, anche le misure e gli adempimenti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dellassistenza sanitaria.
Lart. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire larmonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
In data 23 marzo 2005, con Atto rep. n. 2271, è stata sancita Intesa per lattuazione della menzionata legge n. 311/2004 per la parte inerente lassistenza sanitaria e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale
In particolare, lIntesa si riferisce allart. 1, comma 173, della citata legge 311/2004, il quale dispone che laccesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo art. 1, rispetto al livello di cui allAccordo Stato Regioni dell8 agosto 2001, per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dallanno 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti.
Nel contesto delle indicazioni ed adempimenti a carico delle Regioni nellIntesa viene sancito che le Regioni garantiscano, ed a tale scopo adottino, misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della confermabilità dellincarico del direttore generale delle ASL, delle ASO, delle ASO universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli IRCCS, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel nuovo sistema informativo sanitario costituisce grave inadempienza.
Tutto questo premesso, il relatore, in aderenza alla previsione normativa di cui trattasi, propone alla Giunta regionale di stabilire che il pieno rispetto dei contenuti e delle tempistiche connesse ai flussi informativi ricompresi nel sistema informativo nazionale e regionale, così come definiti nelle norme e negli atti di programmazione sanitaria, costituisce obiettivo essenziale ed irrinunciabile per il servizio sanitario regionale. Le Direzioni generali aziendali assicurano ladozione di ogni provvedimento organizzativo utile al pronto rispetto degli obblighi informativi posti a carico delle aziende. Laccertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche, costituisce grave inadempimento nellambito delle valutazioni delloperato delle direzioni generali aziendali ai sensi dellarticolo 3, sub 8, dellIntesa Stato Regioni assunta ai sensi dellarticolo 8, comma 6 , della legge 5 giugno 2003 , n. 131 in attuazione dellarticolo 1, comma 173 della legge n. 311/2004 (Atto rep. n. 2271 del 23.3.2005).
la Giunta regionale,
vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria anno 2005);
vista lIntesa, atto di Repertorio n. 2271 del 23 marzo 2005;
visto il D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319
vista la legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10;
condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
- di stabilire che il pieno rispetto dei contenuti e delle tempistiche connesse ai flussi informativi ricompresi nel sistema informativo nazionale e regionale, così come definiti nelle norme e negli atti di programmazione sanitaria, costituisca obiettivo essenziale ed irrinunciabile per il servizio sanitario regionale. Le Direzioni generali aziendali assicurano ladozione di ogni provvedimento organizzativo utile al pronto rispetto degli obblighi informativi posti a carico delle aziende.
- di disporre che laccertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche, costituisca grave inadempimento nellambito delle valutazioni delloperato delle direzioni generali aziendali ai sensi dellarticolo 3, sub 8, dellintesa Stato Regioni assunta ai sensi dellarticolo 8, comma 6 , della legge 5 giugno 2003 , n. 131 in attuazione dellarticolo 1, comma 173 della legge n. 311/2004 (Atto rep. n. 2271 del 23.3.2005).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)