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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 99-1315

Art. 3, sub 8 dell’Intesa Stato - Regioni (Atto rep. n. 2271 del 23.3.2005), ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

A Relazione dell’Assessore Valpreda:

La legge 30 dicembre 2004, n. 311: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” definisce, nell’ambito della rimodulazione del patto di stabilità interno, anche le misure e gli adempimenti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell’assistenza sanitaria.

L’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

In data 23 marzo 2005, con Atto rep. n. 2271, è stata sancita Intesa per l’attuazione della menzionata legge n. 311/2004 per la parte inerente l’assistenza sanitaria e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale

In particolare, l’Intesa si riferisce all’art. 1, comma 173, della citata legge 311/2004, il quale dispone che l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo art. 1, rispetto al livello di cui all’Accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001, per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dall’anno 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti.

Nel contesto delle indicazioni ed adempimenti a carico delle Regioni nell’Intesa viene sancito che le Regioni garantiscano, ed a tale scopo adottino, misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della confermabilità dell’incarico del direttore generale delle ASL, delle ASO, delle ASO universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli IRCCS, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel nuovo sistema informativo sanitario costituisce grave inadempienza.

Tutto questo premesso, il relatore, in aderenza alla previsione normativa di cui trattasi, propone alla Giunta regionale di stabilire che il pieno rispetto dei contenuti e delle tempistiche connesse ai flussi informativi ricompresi nel sistema informativo nazionale e regionale, così come definiti nelle norme e negli atti di programmazione sanitaria, costituisce obiettivo essenziale ed irrinunciabile per il servizio sanitario regionale. Le Direzioni generali aziendali assicurano l’adozione di ogni provvedimento organizzativo utile al pronto rispetto degli obblighi informativi posti a carico delle aziende. L’accertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche, costituisce grave inadempimento nell’ambito delle valutazioni dell’operato delle direzioni generali aziendali ai sensi dell’articolo 3, sub 8, dell’Intesa Stato Regioni assunta ai sensi dell’articolo 8, comma 6 , della legge 5 giugno 2003 , n. 131 in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della legge n. 311/2004 (Atto rep. n. 2271 del 23.3.2005).

la Giunta regionale,

vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria anno 2005);

vista l’Intesa, atto di Repertorio n. 2271 del 23 marzo 2005;

visto il D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319

vista la legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10;

condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che il pieno rispetto dei contenuti e delle tempistiche connesse ai flussi informativi ricompresi nel sistema informativo nazionale e regionale, così come definiti nelle norme e negli atti di programmazione sanitaria, costituisca obiettivo essenziale ed irrinunciabile per il servizio sanitario regionale. Le Direzioni generali aziendali assicurano l’adozione di ogni provvedimento organizzativo utile al pronto rispetto degli obblighi informativi posti a carico delle aziende.

- di disporre che l’accertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche, costituisca grave inadempimento nell’ambito delle valutazioni dell’operato delle direzioni generali aziendali ai sensi dell’articolo 3, sub 8, dell’intesa Stato Regioni assunta ai sensi dell’articolo 8, comma 6 , della legge 5 giugno 2003 , n. 131 in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della legge n. 311/2004 (Atto rep. n. 2271 del 23.3.2005).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)