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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005
Deliberazione del Consiglio Regionale 18 ottobre 2005, n. 33 - 32050
Approvazione di modifiche ed integrazioni allo Statuto di I.P.L.A. S.p.A.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
di approvare il nuovo Statuto di I.P.L.A. S.p.A., allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Allegato A
Statuto
TITOLO I
Denominazione - Sede - Dimiciliazione - Durata
Art. 1
Denominazione
1.1 La Società per Azioni è denominata Istituto per le piante da legno e lambiente I.P.L.A. Società per Azioni - siglabile I.P.L.A. S.p.A..
Art. 2
Sede
2.1 La sede legale della società è in Torino.
Art. 3
Domicilio dei Soci
3.1 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.
3.2 Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.
3.3 Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
3.4 Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dallo statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) allindirizzo risultante dal libro soci.
Art. 4
Durata
4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).
4.2 Leventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.
TITOLO II
Oggetto
Art. 5
Oggetto
5.1 La società ha per oggetto:
a) la sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, la conservazione del patrimonio forestale e naturale , lincremento della produzione legnosa ed lo sviluppo della forestazione ambientale;
b) la programmazione economica e la pianificazione territoriale del suolo, dellambiente agricolo-forestale, delle risorse rinnovabili, delle biomasse e dei loro bilanci energetici al fine della razionale utilizzazione dei beni primari.
LIstituto svolge attività di ricerca, sperimentazione, produzione, gestione, assistenza tecnica, formazione professionale e consulenza per conto della Regione Piemonte e di altri Enti Pubblici Regionali, nellambito delloggetto sociale.
Esso inoltre può assumere commesse di lavoro da parte di altri Enti pubblici e privati nazionali ed esteri per le finalità di cui ai punti a) e b).
LIstituto gestisce autonomamente brevetti e licenze derivanti dalle sue attività di ricerca.; provvede, anche attraverso la costituzione e la partecipazione ad altre società, alla produzione ed alla commercializzazione di beni e di servizi connessi alla propria attività.
5.2 La società può inoltre:
a) compiere operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari ritenute dalla stessa necessarie per il conseguimento delloggetto sociale;
b) assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio;
c) compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento delloggetto sociale.
TITOLO III
Capitale sociale - azioni - obbligazioni
Art. 6
Capitale sociale ed azioni
6.1 Il capitale sociale della società è di Euro 930.800,00 (novecentotrentamilaottocento).
6.2 Il capitale sociale è diviso in numero 1.790.000 azioni nominative, prive di indicazioni del valore nominale, per cui le disposizioni riferentisi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.
6.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.
Art. 7
Soci
7.1 Possono essere soci dellIstituto per le piante da legno e lambiente, I.P.L.A. - Società per Azioni - la Regione Piemonte, enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, società ed imprenditori, pubblici e privati, consorzi di artigiani e di piccole medie imprese con sede sul territorio nazionale.
7.2 Nei limiti e nei termini dellarticolo 2355 bis Codice civile la maggioranza assoluta del Capitale Sociale dovrà appartenere alla Regione Piemonte.
Art. 8
Finanziamenti dei Soci e contribuzioni
8.1 I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della vigente legislazione.
8.2 Salvo diversa determinazione i finanziamenti effettuati nei confronti della società sono da considerarsi infruttiferi.
8.3 Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni nazionali ed internazionali.
Art. 9
Diritto di prelazione
9.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e mortis causa.
9.2 Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:
a) - lofferta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale lalienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, lentità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale delloperazione;
b) - gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente lespressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nellofferta.
Lesercizio della prelazione deve riguardare lintera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti.
Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari.
Il trasferimento conseguente allesercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;
c) - se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, lautore dellofferta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione.
Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.
Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto allofferente.
9.3 La modifica della presente clausola di prelazione e comunque lintroduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.
Art. 10
Obbligazioni
10.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dellAssemblea Straordinaria.
10.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.
10.3 AllAssemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.
Art. 11
Patrimoni destinati
11.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.
11.2 La deliberazione costitutiva è adottata dallAssemblea ordinaria, secondo le norme del presente Statuto.
TITOLO IV
Assemblee
Art. 12
Assemblea ordinaria
12.1 LAssemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dellesercizio sociale.
12.2 Al ricorrere dei presupposti di cui allarticolo 2364, comma secondo, del Codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dellesercizio sociale per decisione dellorgano amministrativo.
12.3 Lassemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice civile.
Art. 13
Assemblea straordinaria
13.1 LAssemblea straordinaria delibera sulle materie di cui allarticolo 2365 del Codice civile.
13.2 LAssemblea straordinaria, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori per la quale valgono le norme di legge, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
Art. 14
Convocazione assemblee
14.1 Lassemblea è convocata dallOrgano amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.
14.2 Lassemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qualvolta lOrgano Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
14.3 Lavviso di convocazione dellassemblea deve essere sempre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o nel bollettino Ufficiale Regionale o sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.
14.4 In deroga a quanto stabilito al comma che precede, lavviso di convocazione dellassemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per lassemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:
- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
14.5 Nellavviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti allordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e lora delladunanza.
Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.
14.6 Anche in assenza di formale convocazione, lassemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato lintero capitale sociale e allassemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dellOrgano amministrativo sia del Collegio Sindacale.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
14.7 In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dellorgano amministrativo e di controllo non presenti.
Art. 15
Presidenza dellassemblea
15.1 Lassemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o dal Consigliere più anziano di età.
15.2 La stessa assemblea designa altresì un segretario, la cui assistenza non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un notaio.
15.3 Spetta al Presidente dellassemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare allassemblea e di attestarne la validità.
TITOLO V
Amministrazione
Art. 16
Amministrazione
16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri anche non soci, da determinarsi dallassemblea.
16.2 Spetta ai soci Enti Pubblici, diversi dalla Regione Piemonte la nomina di due membri. I restanti consiglieri sono nominati direttamente dalla Giunta Regionale del Piemonte.
16.3 Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo allultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo per giusta causa, salvo il disposto degli articoli 2449 - 2450 del Codice civile.
Art. 17
Requisiti di professionalita, competenza e indipendenza.
17.1 Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato unesperienza complessiva di almeno un triennio attraverso lesercizio di:
I. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
II. attività professionali e/o imprenditoriali in materia attinente in modo diretto o indiretto al settore di cui alloggetto sociale;
III. attività di insegnamento universitario di preferenza in materia agraria, forestale e/o ambientale;
IV. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza diretta o indiretta con il settore di cui alloggetto sociale.
17.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato unesperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso lesercizio dellattività o delle funzioni indicate nel comma uno.
17.3 Almeno la metà dei Consiglieri non esecutivi dovrà possedere il requisito dellindipendenza, consistente nella totale assenza di relazioni economiche con la società e con gli amministratori esecutivi.
17.4 La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al Consiglio di Amministrazione, sotto il controllo, ai sensi dellarticolo 2403 del Codice civile, del Collegio Sindacale.
Art. 18
Poteri
18.1 La gestione dellimpresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per lattuazione delloggetto sociale.
18.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì esclusivamente in materia di:
a) - approvazione di piani strategici, industriali e finanziari della società previa eventuale autorizzazione assembleare ai sensi dellarticolo 2364 del Codice civile;
b) - attribuzione e revoca delle deleghe agli amministratori delegati;
c) - determinazione, nei limiti dellimporto complessivo deliberato dallassemblea ai sensi dellarticolo 2389 comma terzo del Codice civile, della remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;
d) - individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento condizionare lerogazione di parte della retribuzione degli amministratori delegati, in conformità alle linee di politica retributiva annualmente deliberate dallassemblea;
e) - vigilanza sul generale andamento della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
f) - approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
g) - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
h) - riduzione del capitale sociale in caso di recesso.
Art. 19
Presidente - Vice Presidenti e Direttore Generale
19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i membri di nomina della Regione Piemonte ed è designato dalla Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine, previsto dallarticolo 37 dello Statuto della Regione stessa, secondo le prescrizioni di cui allarticolo 2 della legge 23 marzo 1995, n. 39.
19.2 I due Vice-Presidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento, scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, sono designati dalla Giunta della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 2 comma secondo, della l.r. 39/1995.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice-Presidenti ne assume le funzioni lAmministratore più anziano di età.
Il Consiglio nomina un Direttore Generale in base ai requisiti di competenza tecnica, stabilendone le attribuzioni. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può nominare un Segretario, anche allinfuori dei suoi membri.
Art. 20
Amministratori Delegati
20.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.
In questi casi il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
20.2 Gli organi delegati curano che lassetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dellimpresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Art. 21
Compensi degli Amministratori
21.1 Lassemblea ordinaria determina limporto complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, indicando le relative modalità di attribuzione.
21.2 Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto lAssemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio sindacale.
21.3 Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per lesercizio del proprio ufficio.
Art. 22
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
22.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale.
22.2 Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno tre componenti del Consiglio stesso.
22.3 Le convocazioni del Consiglio devono indicare le materie allordine del giorno, la data, lora ed il luogo di riunione, che deve essere in Italia.
22.4 La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale a mezzo di raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica con avviso di ricevuta, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e lintero Collegio Sindacale.
22.5 E consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale il quale viene da entrambi sottoscritto.
Art. 23
Deliberazioni del Consiglio
23.1 Il Consiglio non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.
23.2 Le modalità di espressione del voto sono decise con voto favorevole della maggioranza dei componenti dellorgano amministrativo.
23.3 In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 24
Funzioni di rappresentanza
24.1 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
24.2 Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione individualmente ed agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai funzionari, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.
TITOLO VI
Collegio Sindacale e controllo contabile
Art. 25
Collegio Sindacale
25.1 Lassemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
25.2 Due Sindaci effettivi e due supplenti sono nominati dalla Giunta Regionale del Piemonte. Spetta ai soci Enti Pubblici diversi dalla Regione Piemonte la nomina del terzo Sindaco effettivo. Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra i membri di nomina della Regione Piemonte ed è designato dalla Giunta Regionale
25.3 Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
25.4 I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo allultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.
25.5 Costituisce causa di incompatibilità con la carica di Sindaco qualsivoglia significativo rapporto di carattere economico con gli azionisti di controllo o di riferimento.
Al Sindaco non è consentito cumulare più di cinque incarichi in società di analoga o maggiore complessità.
25.6 Allatto della nomina, lassemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale, sulla base della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e/o della tariffa per gli iscritti allAlbo dei Revisori Contabili.
25.7 E ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Art. 26
Controllo contabile
26.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
26.2 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui allarticolo 2409 bis, comma terzo, del Codice civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.
TITOLO VII
Esercizio sociale
Art. 27
Esercizio sociale
27.1 Lesercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
TITOLO IX
Bilancio, relazioni e riparto utili
Art. 28
Bilancio
28.1 Al termine di ciascun esercizio sociale lOrgano Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione allassemblea per le deliberazioni relative.
28.2 Il bilancio è corredato da una relazione dellorgano amministrativo, redatta ai sensi dellarticolo 2428 Codice civile, nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.
28.3 La relazione sulla gestione dovrà altresì evidenziare:
I. le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione, le modalità di nomina dei suoi membri, il ruolo ed i poteri di ciascuno di essi e gli eventuali legami esistenti fra i membri del consiglio di amministrazione e la società, ulteriori rispetto allincarico medesimo, lentità della remunerazione individuale dei membri del Consiglio di Amministrazione, anche nelle sua diverse partizioni.
II. la descrizione della compagine sociale con lindicazione degli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore al dieci percento del capitale sociale con una descrizione dei diritti di voto o dei diritti di controllo speciali che essi possono eventualmente esercitare e, se esistenti, una descrizione dei principali elementi dei patti parasociali;
III. i legami diretti ed indiretti fra società ed i principali azionisti che non consistano nella partecipazione evidenziando espressamente se ed in quale misura sono stati conclusi in condizioni di concorrenzialità.
28.4 Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono lassemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.
Art. 29
Relazione annuale
29.1 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre ogni anno ed a presentare alla Giunta Regionale una relazione sullattività svolta dalla società, il bilancio di cassa ed una relazione previsionale e programmatica con le modalità e nei tempi espressamente previsti dallarticolo 7 della legge 8 marzo 1979 n. 12.
Art. 30
Relazione semestrale
30.1 Con cadenza almeno semestrale il consiglio di amministrazione deve predisporre una relazione che consenta di avere unadeguata informazione sullandamento gestionale della società e sulla sua prevedibile evoluzione corredata con i dati di bilancio.
30.2 Tale relazione dovrà trovare divulgazione attraverso gli strumenti ritenuti maggiormente idonei.
30.3 La responsabilità dellesattezza delle informazioni contenute nella presente relazione compete al consiglio di amministrazione nel suo insieme.
Art. 31
Utili
31.1 Gli utili netti dellesercizio sono ripartiti nel modo seguente:
- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 20% alla riserva straordinaria;
- la rimanenza a remunerazione del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dallassemblea.
31.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a vantaggio della società.
TITOLO X
Liquidazione
Art. 32
Liquidazione
32.1 In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, lassemblea, con le maggioranze di legge determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
TITOLO XI
Disposizioni finali
Art. 33
Recesso
33.1 Non costituiscono cause di recesso la proroga del termine della società e lintroduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
33.2 Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali nonché delleventuale valore di mercato delle azioni.
Art. 34
Informativa
34.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti il Bilancio di esercizio approvato.
Art. 35
Controversie
35.1 Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.
Art. 36
Rinvio
36.1 Per quanto qui non stabilito, valgono le norme di legge.
(omissis)