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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005

Deliberazione del Consiglio Regionale 18 ottobre 2005, n. 32 - 32051

Approvazione di modifiche ed integrazioni allo Statuto di Finpiemonte S.p.A.

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

di approvare il nuovo statuto di Finpiemonte S.p.a., nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Allegato A

Statuto

Art. 1.
Denominazione

In attuazione della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, è costituito l’"Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte - Società per Azioni".

Art. 2.
Sede Legale

La Società ha sede legale e amministrativa in Torino e può stabilire uffici di rappresentanza e sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio comunica altresì gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Art. 3.
Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

In caso di proroga della durata della Società, è escluso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla deliberazione.

Art. 4.
Oggetto Sociale

La Finpiemonte opera ai fini di interesse regionale nell’ambito stabilito dall’articolo 60 dello Statuto della Regione Piemonte, dall’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla l.r. 8/1986.

La Finpiemonte, quale strumento della programmazione, effettua i propri interventi per concorrere all’attuazione dei documenti di programmazione generale e settoriale della Regione, secondo le finalità e le indicazioni dagli stessi fornite, operando con criteri di economicità.

La Finpiemonte, per conseguire i predetti scopi può assumere iniziative ed effettuare operazioni per contribuire alla realizzazione delle infrastrutture e alla organizzazione dei servizi necessari allo sviluppo economico e sociale della Regione, in particolare: aree attrezzate e sistemi di servizi destinati ad attività economiche e produttive, servizi di assistenza tecnico-gestionale e di formazione, applicazioni economiche nella ricerca, consulenze tecniche e finanziarie per le iniziative di interesse regionale e iniziative per favorire attività economiche in forma associata.

La Finpiemonte può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od opportune e ciò in conformità agli articoli 1 e 2 della legge istitutiva e nel rispetto delle finalità che l’Istituto Finanziario si propone.

La Finpiemonte, per conseguire gli scopi consentiti dalla l.r. 8/1976, oltre a svolgere attività in forma diretta, può avvalersi di enti, società pubbliche e private, oppure può costituirne di nuove od assumere partecipazioni.

E’ esclusa la facoltà di assumere partecipazioni dirette o indirette in società ed imprese commerciali e industriali che abbiano per oggetto sociale attività estranee a quanto indicato al comma terzo del presente articolo.

Art. 5.
Finanziamento Soci

E’ consentita alla Società l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso coloro che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari ad almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato.

La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti “a vista” o collegati all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. E’ esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma, nonchè l’esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di prestazioni di servizi di investimento quali indicati nell’articolo 1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 6.
Limiti agli impegni

Per ogni operazione di partecipazione, di finanziamento o di garanzia l’Istituto Finanziario Regionale non può impegnare una quota globale superiore al 10% del suo capitale e delle riserve.

Per ogni partecipazione deve essere assicurata all’Istituto Finanziario Regionale una rappresentanza negli Organi di governo e di controllo della Società partecipata, salvo diversa forma di controllo organico e programmatico più idoneo a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.
Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 33.774.936,00 (trentatremilionisettecentosettantaquattromilanovecentotrentasei/00) diviso in numero 33.774.936 (trentatremilionisettecentosettantaquattromilanovecentotrentasei) azioni. Le dette azioni sono prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Art. 8.
Azioni

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L’Assemblea può deliberare l’emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell’articolo 2348, comma 2, e seguenti del Codice Civile.

I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La Società si riserva di esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge nei casi di mancato o ritardato pagamento delle quote.

Possono essere Soci dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese la Regione Piemonte, Enti pubblici territoriali e locali, enti Pubblici economici, Società a prevalente partecipazione pubblica, Banche italiane e Banche comunitarie secondo la definizione del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, Società controllate da gruppi bancari, Consorzi artigiani e di piccole e medie imprese operanti nella Regione, nonchè Società ed Istituti finanziari privati.

La maggioranza assoluta del capitale dovrà sempre appartenere alla Regione Piemonte.

Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi non soci, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l’assenso dell’assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla Società mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, effettuata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell’avvenuta assunzione di una deliberazione negativa dell’assemblea ovvero decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deliberazione dell’assemblea. In caso di recesso trovano applicazione gli articoli 2437-ter e quater del Codice Civile.

La modifica della presente clausola e comunque l’introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

Art. 9.
Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All’assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

Art. 10.
Assemblea

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale termine prorogabile dal Consiglio di Amministrazione fino a 180 giorni in presenza di:

a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;

b) esigenze particolari relative alla struttura e all’oggetto della società.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 11.
Convocazione dell’assemblea e modalita’ di funzionamento

L’assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che assicurino la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell’assemblea.

Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell’eventuale seconda convocazione.

Gli amministratori hanno l’obbligo di convocare senza ritardo l’Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.

Anche in assenza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e all’assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell’organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell’organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 12.
Diritto di intervento all’assemblea

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee gli Azionisti che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano depositato i titoli presso la Sede Sociale o presso gli Enti indicati nell’avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro procuratori muniti di delega scritta.

Le deleghe non possono essere rilasciate ad Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Società e ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate.

Art. 13.
Presidenza dell’assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un Segretario e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli Azionisti presenti. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all’Assemblea e di attestare la validità dell’Assemblea stessa.

Art. 14.
Quorum costitutivi e deliberativi

Tanto per la regolare costituzione dell’Assemblea, ordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge.

L’assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori e le deliberazioni inerenti le modalità della liquidazione in relazione alle quali si applicano le maggioranze previste dalla legge.

Art. 15.
Consiglio di amministrazione

L’Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da un numero di Consiglieri, non inferiore a 15 e non superiore a 21, da determinarsi dall’Assemblea. La maggioranza dei membri del Consiglio è nominata direttamente dalla Regione a norma dell’articolo 2449 del Codice Civile e dell’articolo 8 della l.r. 8/1976.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma di legge.

Art. 16.
Requisiti di professionalita’ e competenza, di onorabilita’ e di indipendenza.

Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Comitato Esecutivo e del Comitato di controllo interno devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all’attività di holding di partecipazioni;

c) attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

Almeno la maggioranza dei Consiglieri non esecutivi deve possedere il requisito di indipendenza. Ai fini del presente statuto per Consiglieri non esecutivi si intendono i consiglieri diversi dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai membri del Comitato esecutivo; ai fini del presente statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto per quei consiglieri che possiedono tutti i seguenti requisiti:

a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio;

b) non partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;

c) non sono collegati agli amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b) dalle attinenze di cui all’articolo 2399, comma 1, lettera b del Codice Civile.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente.

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al Consiglio di Amministrazione, sotto il controllo, ai sensi dell’articolo 2403 del Codice Civile, del Collegio Sindacale.

Art. 17.
Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, è scelto tra i membri di nomina della Regione Piemonte, ed è designato dal Presidente della Giunta regionale secondo le prescrizioni dell’articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39.

Il Consiglio elegge tra tutti i suoi membri uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti ne assume le funzioni l’Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario anche scelto all’infuori dei suoi componenti.

Art. 18.
Riunioni del consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale o, se costituito, dal Comitato per il Controllo Interno anche con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata o mezzo corriere da spedire almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con telefax o servizio di posta elettronica da spedire, almeno 2 giorni prima, a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 19.
Poteri

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì, sotto la sua responsabilità, la tempestiva stesura delle relazioni previste dall’articolo 7 della legge istitutiva regionale.

Il Consiglio può istituire un Comitato per il Controllo Interno determinandone le attribuzioni. Il Comitato per il Controllo Interno, se costituito deve essere composto da tre membri consiglieri non esecutivi ed indipendenti.

I membri del Comitato di Controllo Interno devono essere scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e competenza di cui all’articolo 16 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione promuove l’adozione di codici etici che regolamentino l’attività della società e dei suoi dipendenti e collaboratori e ne verifica periodicamente lo stato di attuazione e applicazione.

Art. 20.
Compensi

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. L’Assemblea determina l’ammontare di tale gettone nonché l’importo complessivo del compenso da corrispondere al Presidente, ai Vice Presidenti e agli altri componenti il Comitato Esecutivo, precisando eventuali criteri di ripartizione e modalità di attribuzione.

Art. 21.
Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio, che esercita individualmente.

La rappresentanza sociale, con deliberazione del Consiglio, può essere conferita per determinati atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio, al Direttore generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari.

Art. 22.
Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, con esclusione di quelle ad esso espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto, ad un Comitato Esecutivo composto da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a nove, compresi il Presidente ed i Vice Presidenti, se nominati.

Possono essere nominati quali componenti del Comitato Esecutivo solo i Consiglieri che abbiano i requisiti di professionalità e competenza di cui al precedente articolo 16 e che non rivestano il ruolo di amministratori delegati o membri di comitati esecutivi in più di due altre società tenute alla redazione del bilancio consolidato. Sono in ogni caso riservate al Consiglio di Amministrazione le delibere relative:

a) all’assunzione di nuove partecipazioni;

b) all’approvazione di modifiche statutarie degli enti partecipati;

c) all’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società;

d) all’individuazione di obiettivi al cui raggiungimento condizionare una parte dei compensi dei membri del Comitato Esecutivo se previsto nella deliberazione assembleare che determina il compenso ai sensi dell’articolo 20 del presente statuto, secondo le indicazioni e i criteri eventualmente stabiliti dalla stessa deliberazione;

e) all’approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e quelle con parti correlate, diverse dalle società controllate e collegate, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di delega dei poteri al Comitato Esecutivo.

Art. 23.
Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo - tramite il Presidente - con periodicità almeno semestrale rende conto al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte nell’esercizio delle deleghe attribuite e, comunque, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società Controllate. A tal fine il Comitato Esecutivo ed il Presidente approntano i necessari strumenti informativi al fine di ricevere le necessarie informazioni dalle Società controllate

Gli organi delegati, inoltre, forniscono adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al Consiglio di Amministrazione. Essi forniscono al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci le medesime informazioni e la comunicazione delle informazioni viene effettuata, di regola, in occasione delle riunioni consiliari.

Al Comitato Esecutivo si applicano le stesse regole di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24.
Verbalizzazioni Consiglio di amministrazione e comitato esecutivo

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo sono fatte constare sui registri dei verbali e sono convalidate con la firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può anche essere Segretario del Comitato esecutivo.

Art. 25.
Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, eventualmente affiancato da un Comitato di Direzione, stabilendone le attribuzioni.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 26.
Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, iscritti all’albo dei revisori dei contabili.

Tre Sindaci effettivi sono nominati dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra i membri di nomina della Regione Piemonte.

Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di una volta.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell’organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Art. 27.
Controllo contabile

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, la società di revisione o il revisore, nominato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile, non deve comunque essere legato alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

L’incarico ha la durata di cui all’articolo 2409 quater del Codice Civile e può essere rinnovato per non più di una volta.

Art. 28.
Esercizio e bilancio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale l’Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all’assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio è corredato da una relazione dell’organo amministrativo, redatta ai sensi dell’articolo 2428 del Codice Civile, nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l’assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

Art. 29.
Informativa sociale

Al bilancio debbono essere allegati l’elenco analitico delle partecipazioni in società collegate e controllate, nonchè un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell’esercizio. Debbono inoltre essere determinate le voci del conto economico.

Nella relazione al bilancio gli Amministratori devono altresì illustrare l’andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa del Consiglio di Amministrazione, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a particolari soci, anche tramite patti parasociali.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, nella relazione sulla gestione, a dar conto dei principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la Società e i suoi soci.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e consolidato e una sintetica informativa sull’andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

Art. 30.
Relazione previsionale e programmatica -

Il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a predisporre ogni anno ed a presentare alla Giunta Regionale una relazione sull’attività svolta dalla Società ed una relazione previsionale e programmatica con le modalità e nei tempi espressamente previsti dall’articolo 7 della l.r. 8/1976.

Art. 31.
Utili

Gli utili netti dell’esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% alla riserva legale;

- il 20% alla riserva straordinaria;

- il 10% al fondo rischi;

- la rimanenza a remunerazione del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dall’Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.

I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

Art. 32.
Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 33.
Norma di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 34.
Norma transitoria

Il Collegio Sindacale rimane composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti, come previsto dalla disposizione statutaria previgente, sino alla scadenza del collegio in carica alla data del 28 giugno 2004.

La Società approva il bilancio dell’esercizio 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004 nei termini previsti dal presente Statuto.

La Società chiuderà un bilancio d’esercizio e consolidato dell’esercizio 1 luglio 2004 - 31 dicembre 2004.

Gli organi sociali rimarranno in carica fino alla scadenza naturale e pertanto il Consiglio di Amministrazione al 20 dicembre 2005 e il Collegio Sindacale al 17 gennaio 2005.

(omissis)