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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005

Codice 17.1
D.D. 9 settembre 2005, n. 332

L.R. 6 luglio 2005, n. 10 “Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.114/98". Disposizioni organizzative di procedimento in merito alle istanze di autorizzazione per grandi strutture di vendita al dettaglio presentate, ai sensi dell’art. 15 della D.C.R. 29.10.1999, n. 563-13414 e s.m.i., nell’arco temporale compreso fra il 13 giugno e il 7 luglio 2005

In data 14 giugno 2005 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge n. 52 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, successivamente presentato, in data 15 giugno 2005, al Consiglio regionale per l’ulteriore corso di approvazione;

il Consiglio regionale approvava conseguentemente la legge regionale 6 luglio 2005 n. 10 avente analogo oggetto, entrata in vigore il giorno 8 luglio 2005;

ai sensi dell’art. 1 della legge regionale sopra citata veniva ad essere “sospesa la presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie e di tipologia distributiva degli esercizi di vendita di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione” fino alla data del 31 marzo 2006;

per effetto dell’iniziativa legislativa descritta, a decorrere dalla data del 13 giugno 2005 e fino al 7 luglio 2005, giorno precedente l’entrata in vigore della legge regionale 10/2005, sono state inoltrate al Settore regionale “Programmazione ed interventi dei settori commerciali”, presso la Direzione Commercio e Artigianato, sessantotto istanze di autorizzazione per grandi strutture di vendita, proposte ai sensi dell’art. 15 della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 1999 e s.m.i., venendosi in tal modo a modificare in modo rilevante ed imprevedibile il flusso abituale della presentazione delle istanze e, conseguentemente, la concentrazione numerica e temporale dei procedimenti in sede regionale;

i procedimenti devono essere condotti nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dalle disposizioni regionali di attuazione (legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" e deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000 n. 43-29533 ”Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 100-13283) secondo i quali:

1. le istanze di autorizzazione per grandi strutture di vendita devono essere valutate da apposita Conferenza dei Servizi da convocarsi, per ciascuna istanza, entro sessanta giorni dall’avvenuto completamento della documentazione;

2. la prima seduta di Conferenza deve avvenire entro i successivi sessanta giorni;

3. la deliberazione di ciascuna Conferenza deve essere adottata entro novanta giorni dalla data di convocazione della stessa ed entro i successivi trenta giorni il Comune deve rilasciare l’autorizzazione, ovvero comunicare il diniego, pena il formarsi del silenzio-assenso;

tenuto conto dei termini predetti con specifico riferimento ai procedimenti attivati a seguito delle istanze presentate nei termini sopraindicati, la Conferenza dei Servizi, per la prima istanza formalmente corredata a norma è stata convocata il 12 agosto e per l’ultima sarà convocata il 7 ottobre p. v.;

a seguito delle convocazioni, la prima deliberazione della Conferenza dei Servizi dovrà essere adottata entro il 10 novembre 2005 e l’ultima entro il 5 gennaio 2006, con conseguente rilascio dell’autorizzazione o con comunicazione del diniego da parte del Comune, per la prima entro il 10 dicembre 2005 e per l’ultima entro il 5 febbraio 2006;

l’esigenza di garantire comunque il rispetto dei termini del procedimento, pur a fronte della peculiare situazione di emergenza descritta, impone di assumere alcune disposizioni organizzative di procedimento di natura contingente, in parziale difformità rispetto alla prassi amministrativa ordinaria, instauratasi nel corso dei procedimenti in regime di normalità, idonee a razionalizzare l’andamento dei procedimenti e ad ottimizzarne i tempi;

a tale fine, rilevata l’impossibilità pratica di procedere secondo la prassi ordinaria, dovendosi contemperare l’esigenza di rispetto dei termini di legge e di speditezza dei procedimenti, con quella dell’imparzialità, trasparenza e buon andamento nell’azione amministrativa, il responsabile del procedimento,

visti:

* il decreto legislativo n. 114/ del 1998;

* la legge regionale n. 28 del 1999;

* la deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 1999 e s.m.i.;

* la deliberazione della Giunta regionale n. 43-29533 del 2000 e s.m.i.;

* la legge regionale n. 10 del 2005;

* l’art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

per le motivazioni descritte in premessa

adotta la seguente

determinazione

al fine di consentire di fronteggiare in modo adeguato al rispetto della normativa ed alle esigenze di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa la situazione contingente di forte concentrazione nella presentazione delle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, prodottasi a motivo dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10/2005, si assumono alcune disposizioni organizzative sulla conduzione dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione presentate, a norma dell’art. 15 della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 1999 e s.m.i., nell’arco temporale compreso tra il 13 giugno 2005 ed il 7 luglio 2005.

Le istruttorie procedimentali relative alle istanze sopraindicate sono pertanto svolte, secondo le seguenti istruzioni operative:

1. l’istruttoria relativa a ciascuna istanza è condotta nei sessanta giorni previsti dalla normativa vigente ma, a differenza della prassi instauratasi in regime ordinario, eventuali rilievi, integrazioni ed approfondimenti rilevatisi necessari in corso di esame puntuale della documentazione, non saranno comunicati né richiesti in tale arco temporale;

2. soltanto in occasione della prima seduta di Conferenza dei Servizi, che, per l’occasione, avrà natura istruttoria, il rappresentante della Regione renderà note le risultanze istruttorie, evidenziando gli elementi che dovranno essere meglio chiariti ed approfonditi e quindi quali atti saranno ulteriormente da acquisire per consentire la verifica della piena corrispondenza alle prescrizioni normative;

3. le relative richieste di acquisizione di elementi o atti integrativi, che avranno, nei confronti dei soggetti istanti, valore di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza a norma dell’art. 15 della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” saranno dettagliatamente indicate in forma orale nel corso della prima seduta di Conferenza dei Servizi, senza ulteriore formalizzazione in forma scritta. Saranno contestualmente indicati i termini perentori entro cui dovranno essere trasmesse le integrazioni, termini che, in nessun caso, potranno essere inferiori a dieci giorni e superiori a trenta giorni dalla richiesta;

4. di quanto previsto ai punti 2 e 3 sarà dato atto nel verbale delle sedute di Conferenza dei Servizi;

5. per ciascuna istanza non potranno essere convocate più di due sedute di Conferenza dei Servizi;

6. le Società istanti dovranno conseguentemente dare riscontro con assoluta tempestività e precisione alle richieste di integrazione, per consentire alla Conferenza di potersi esprimere sul merito dell’iniziativa nei tempi previsti dalla normativa vigente;

7. le istanze e la relativa documentazione a corredo saranno considerate conformi ai contenuti delle disposizioni vigenti in materia di procedimenti nel solo caso in cui le stesse rispettino puntualmente i contenuti degli articoli della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 1999 e s.m.i. espressamente richiamati dall’art. 15 della deliberazione medesima quale presupposto per il rilascio delle singole fattispecie di autorizzazione;

8. conseguentemente, qualora nel corso dell’istruttoria procedimentale la verifica puntuale dei contenuti della documentazione a corredo delle istanze riveli palesi difformità o carenze rispetto ai contenuti dei richiamati articoli della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 1999 e s.m.i., e qualora non sia stato possibile acquisire, entro i termini fissati in sede di Conferenza dei Servizi, gli elementi integrativi richiesti o gli stessi siano insufficienti, il responsabile del procedimento in sede regionale esprime parere contrario sull’iniziativa proposta. Ciò a causa dell’insufficienza sostanziale della documentazione che, ancorché formalmente accertata come completa ai fini dell’avvio del procedimento, preclude, nei fatti, la possibilità di valutazione nel merito dell’intervento rispetto ai contenuti della legge regionale n. 28 del 1999 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 1999 e s.m.i.

La presente determinazione ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione e sarà pubblicata, a fini dichiarativi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale.

La stessa sarà notificata a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti istanti, che potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di notifica.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni