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Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Barengo (Novara)

Estratto deliberazione di C.C. n. 19 del 28/9/2005. Formazione della Commissione edilizia - Modifica art. 2 del vigente Regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione dell’art. 2 - “Formazione della Commissione Edilizia” del vigente Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3° della legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, con il seguente testo:

- art. 2 - “Formazione della Commissione Edilizia”:

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. Fanno parte della Commissione Edilizia n. 7 componenti eletti dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale provvede altresì alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente, prescegliendoli tra i componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, con separate votazioni.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito della modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, per il quale è consentita l’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art.3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999;

(omissis)