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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

Codice 16.3
D.D. 27 ottobre 2005, n. 316

Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000/2006 - Misure a “Regia Regionale”. Determinazioni in merito alle scadenze di “fine lavori” per il conseguimento della quota di contributo a titolo di “premialità”

Richiamate:

- la propria precedente determinazione n. 20 del 5/2/2004 con la quale si è stabilito di consentire ai responsabili delle misure 2.3, 3.2, 4.1 a) e 4.2 b) di concedere una proroga non superiore a mesi 4 alla scadenza di fine lavori concordata nell’ambito del cronoprogramma di riferimento per l’attribuzione della quota di contributo a titolo di premialità;

- la propria precedente determinazione n. 321 del 30/12/2004 con la quale si è disposto di consentire ai responsabili delle misure 2.3, 3.2, 4.1 a) e 4.2 b) la facoltà di concedere un’ulteriore proroga non superiore a mesi 9;

- la propria precedente determinazione n. 112 del 19/4/2005 con la quale si concedeva proroga non superiore ai 13 mesi per gli interventi la cui scadenza di “fine lavori” fosse ricompresa nel periodo 1/1 - 31/12/2005.

Atteso che la facoltà di proroga consentita con le determinazioni sopra citate:

- risulta subordinata ad una richiesta scritta del soggetto attuatore dell’intervento e condizionata alla presenza di una motivazione che dimostri la sussistenza di un oggettivo impedimento non imputabile al soggetto attuatore;

- deve sostanziarsi in un’autorizzazione concessa per iscritto dal responsabile di misura che è tenuto a dimensionare la proroga in relazione al tempo strettamente necessario ad ultimare tutti gli adempimenti che integrano il “fine lavori” (ultimazione lavori o forniture, collaudo, presentazione del rendiconto corredato dalle fatture quietanzate), tenendo altresì conto delle scadenze del Docup relative, rispettivamente, alle aree phasing-out ed alle aree obiettivo 2.

Verificato, a seguito di un monitoraggio informale sullo stato di avanzamento degli interventi, come permanga tuttora, per numerosi soggetti attuatori, l’impossibilità di ultimare i lavori ed effettuare i pagamenti nei confronti degli appaltori e dei fornitori e ciò, in molti casi, in conseguenza della carenza di liquidità che ha reso difficoltoso il normale e celere flusso dei pagamenti dalla Regione verso i soggetti attuatori.

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare il termine di ‘fine lavori’, utile per il conseguimento della “quota di premialità”, (già precedentemente prorogato con le sopra citate determinazioni n. 20/2004, n. 321/2004 e n. 112/2005, a beneficio degli interventi la cui scadenza di “fine lavori”, indicata inizialmente nel cronoprogramma concordato con il soggetto attuatore (Mod. 1) - e successive proroghe - sia ricompresa nel periodo 1/1/2005 - 31/12/2005, che non potrà in ogni caso superare il termine del 30 giugno 2006.

Visti l’art. 95 - comma 2 - dello Statuto e l’art. 23 l.r. 51/97

IL DIRETTORE

determina

di autorizzare il Responsabile di misura a concedere una proroga al termine di fine lavori, cui è subordinata l’attribuzione della quota di premialità, relativamente agli interventi proposti ed ammessi a finanziamento a valere sulle misure 2.3, 3.2, 4.1 a) e 4.2 b) - Docup 2000/2006 in presenza dei seguenti presupposti ed in base ai seguenti criteri direttivi:

- la proroga disposta in base alla presente determinazione concerne gli interventi la cui scadenza di “fine lavori”, indicata nel cronoprogramma concordato con il soggetto attuatore - e successive proroghe - deve essere ricompresa nel periodo 1/1/2005 - 31/12/2005;

- la richiesta di proroga dovrà essere formulata per iscritto dal soggetto attuatore e debitamente motivata;

- la proroga, che dovrà essere concessa per iscritto dal responsabile di misura, non potrà in ogni caso superare il termine del 30 giugno 2006;

- la proroga dovrà essere temporalmente dimensionata in base ad una previsione ragionevole del tempo strettamente necessario ad ultimare tutti gli adempimenti richiesti (ultimazione lavori o forniture, collaudo, presentazione del rendiconto corredato dalle fatture quietanzate), tenendo conto delle esigenze di celerità della spesa imposte dall’art. 31.2 Reg. CE n. 1260/99 e delle altre scadenze del Docup relative, rispettivamente, alle aree obiettivo 2 e phasing out.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto