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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

Codice 19.20
D.D. 21 giugno 2005, n. 62

D.P.R. N. 616/77, art. 82 - D.lgs 42/2004, art. 159 - Riforma di una delle condizioni contenute nella relazione istruttoria autorizzata con Determinazione n. 1 del 13.01.2005 riferita a: Comune di Premosello Chiovenda (VB) - Lavori di rifecimento del sottovia ferroviario al Km 68+881 in loc. Cuzzago - Istanza: RFI - Direzione Compartimentale di Torino

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.lgs 42/04 con determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 1 del 13/01/2005 e la relativa relazione istruttoria n. 28584 del 12/01/2005 per “rifacimento di sottovia al Km 68+881 della linea ferroviaria Vignale-Domodossola in località Cuzzago” nel Comune di Premosello Chiovenda (VB), a fronte dell’istanza presentatala RFI-Direzione Compartimentale di Torino;

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione è stata concessa;

considerato che in data 18/02/2005 ed in data 19/05/2005 è pervenuta dal privato a istanza motivata volta ad ottenere il riesame di una delle condizioni inserite nella relazione succitata;

ritenuto di poter considerare favorevolmente le modifiche alle condizioni imposte con determinazione n. 1 del 13/01/2005, così come specificato nella relazione istruttoria allegata alla presente determinazione;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s..m.i.;

- visto l’art. 23 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore Regionale e la conseguente relazione favorevole alla riforma dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 159 del D.lgs 42/04 con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 1 del 13/01/2005 alla RFI-Direzione Compartimentale di Torino, formulata con l’indicazione di modalità, vincoli e condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione va concessa (relazione che si intende recepita integralmente nella presente determinazione) ;

determina

di riformare l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 1 del 13/01/2005, secondo le prescrizioni contenute nell’allegata relazione istruttoria, costituente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Franco Ferrero