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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

Codice 19.20
D.D. 21 giugno 2005, n. 60

D.P.R. 616/77 art. 82 - D.Lgs n. 41/2004 art. 159 - Riforma di una condizione contenuta nella relazione istruttoria facente parte integrante della Determinazione n. 13 del 22/02/2005 - Comune di Mollia - Costruzione di edificio ad uso agricolo e tettoia aperta uso fienile - Istanza: Piacenza Anna

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.lgs 42/04 con determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 13 del 22/02/2005 e la relativa relazione istruttoria del 21/02/2005 per “costruzione di edificio ad uso agricolo e tettoia aperta uso fienile” nel Comune di Mollia (VC), a fronte dell’istanza presentata dalla Sig.ra Piacenza Anna;

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione è stata concessa;

considerato che in data 11/04/2005 è pervenuta dalla Sig.ra Piacenza Anna istanza motivata volta ad ottenere il riesame di una condizione inserite nella relazione succitata, ossia “le coperture dei nuovi fabbricati siano realizzate in lamiera grecata di colore marrone-grigio scuro” anziché in “scandole di legno o eventualmente in lastre di pietra”

ritenuto di poter considerare favorevolmente le modifiche alle condizioni imposte con determinazione n. 13 del 22/02/2005, così come specificato nella relazione istruttoria allegata alla presente determinazione;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s..m.i.;

- visto l’art. 23 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore Regionale e la conseguente relazione favorevole alla riforma dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’art. 159 del D.lgs 42/04 con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 13 del 22/02/2005, alla Sig.ra Piacenza Anna, formulata con l’indicazione di modalità, vincoli e condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione va concessa (relazione che si intende recepita integralmente nella presente determinazione) ;

determina

di riformare l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 13 del 22/02/2005, secondo le prescrizioni contenute nell’allegata relazione istruttoria, costituente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Franco Ferrero