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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea in Comune di Buronzo per uso produzione beni e servizi assentita alla ditta Riseria di Lenta con determinazione n. 4444 del 22.09.2005 - Pratica n. 1628

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.08.2005, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di aggiungere fra le condizioni indicate nell’art. 7 del suddetto disciplinare la seguente clausola: “A norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 236, come modificato dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152, e successive modificazioni ed integrazioni, e a norma del D. lg. 02.02.2001 n. 31, l’utilizzazione ai fini alimentari è concessa nel rispetto delle norme di tutela ivi prescritte e a condizione che l’acqua sia sottoposta ad idoneo trattamento potabilizzante ed a periodiche analisi di potabilità”.

3) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta Riseria di Lenta, con sede legale in Via Gattinara, 34 del Comune di Lenta e unità operativa in Strada Provinciale 230 per Massazza, località Fornace Crocicchio del Comune di Buronzo (omissis), la concessione di derivazione, da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Buronzo, di lt/sec. 1 massimi d’acqua cui corrisponde il volume annuo di metri cubi 2.300 da utilizzare per produzione beni e servizi (processo di lavorazione riso);

4) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

5) Di stabilire che Il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2005 sarà di euro 176,00 e dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a ”Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”. Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Relativamente all’anno 2005 detto canone sarà di euro 530,15 pari al minimo ammesso ai sensi della determinazione della Regione n. 319 del 10.11.2004, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

Estratto del disciplinare n. 34334 del 13.10.2005

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 12.