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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Estratto determinazione dirigenziale concessione trentennale di derivare dal torrente Maira in comune di Cavallerleone - Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

(omissis) 7.10.2005 n. 473 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) 2. di assentire alla Società Eurocom s.r.l. (omissis), con sede in Racconigi Piazza Carlo Alberto n. 14, la concessione trentennale di derivare dal torrente Maira in comune di Cavallerleone, in prossimità dell’esistente traversa da cui ha origine il canale Brunotta, la portata di litri al secondo massimi 12000 e medi 6479 ad uso energetico (produzione energia elettrica) per produrre, sul salto di metri 6, la potenza nominale media di kw 381;

3. di richiamare, per la Società concessionaria, l’obbligo di osservare quanto disposto dall’art. 12 bis del R.D. 1775/1933 come modificato dal D. Lgs 152/1999 in tema di adeguamento agli obblighi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti;

Estratto Disciplinare 6.10.2005 Art. 13 Riserve e garanzie da osservarsi

La Società concessionaria terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Società concessionaria tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Maira in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società concessionaria è tenuta all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.

La Società concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 19.

Cuneo, 14 ottobre 2005

Il Responsabile
Germano Tonello