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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 512 del 28 luglio 2005. Progetto di realizzazione di un impianto di bonifica e rottamazione auto nel Comune di Polonghera (CN). Proponente: Forgia Andrea, legale rappresentante della Società “Fracar S.r.l.”, con sede legale in Via Torino 48, Moretta (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.. Approvazione del progetto ex art 27 D.Lgs 22/97 e s.m.i.

(omissis)

Pertanto,

- preso atto dell’esito della Conferenza dei Servizi del 27 gennaio 2005, così come sopra specificato e descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente ed al quale si rinvia per maggiori dettagli e della documentazione pervenuta a seguito della comunicazione dei motivi ostativi;

- preso atto delle note dell’ARPA di Cuneo e dell’ASL 17, più sopra richiamate;

- preso atto dell’esito dell’esame istruttorio svolto dal Settore provinciale Tutela Ambiente ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., del D.P.R. 203/88 e del D.Lgs 152/99 e s.m.i. in merito alle osservazioni presentate dalla Società proponente;

- preso atto che, alla luce di tutto quanto sopra premesso, il progetto de quo possiede i presupposti per ottenere la sola approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 27 del citato D.Lgs. 22/97 e s.m.i., limitatamente alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle auto, con esclusione della fase di frantumazione delle carcasse, rinviando all’acquisizione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del medesimo;

- sulla base dei contenuti delle controdeduzioni tecniche dell’autorità competente alle suddette osservazioni, così come appena sopra esplicitato;

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1 di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto di messa in sicurezza e demolizione di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso) da installare nel Comune di Polonghera (CN), presentato dalla Società FRACAR S.r.l., con sede in Moretta, Via Torino 48, limitatamente alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle auto, con la tassativa esclusione dell’area relativa all’impianto di frantumazione delle carcasse ed all’impianto stesso, per tutte le motivazioni dettagliate in premessa.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. la rilevazione dello stato di bianco idrogeochimico del sito di intervento deve essere proseguita in almeno due diverse stagioni e, pertanto, devono essere effettuati prelievi delle acque dei piezometri con cadenza almeno semestrale ed i risultati trasmessi alla Provincia ed all’ARPA - Dipartimento prov.le di Cuneo. Ai fini del monitoraggio delle acque sotterranee, devono essere integrati i parametri ricercati con il Manganese e gli Idrocarburi totali, nonché adottato un protocollo analitico concordato con l’Organo tecnico di controllo;

b. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi provenienti dalle attività di messa in sicurezza degli autoveicoli, e in particolare degli oli, deve avvenire in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, Allegato 1, punto 2.1, che prevede lo stoccaggio separato dei diversi tipi di olio utilizzati negli autoveicoli (olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico);

c. il proponente deve produrre alla Provincia, all’ARPA - Dipartimento prov.le di Cuneo ed al Comune di Polonghera, una nuova planimetria ove siano delimitate le zone di deposito dei rifiuti, suddivise per specifici settori identificati con il relativo codice CER. Deve inoltre essere individuata un’unica area di deposito dei rifiuti recuperabili ed analogamente per i rifiuti pericolosi. Infine, i settori di stoccaggio individuati in planimetria dovranno essere indicati all’interno dell’impianto mediante opportuna segnaletica orizzontale e cartellonistica;

d. Il proponente, contestualmente all’invio della planimetria di cui sopra, deve fornire tutte le necessarie informazioni tecniche relative ai prodotti che s’intendono utilizzare per l’impermeabilizzazione della superficie esterna ed interna al capannone;

2. di approvare, ai sensi dell’art 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., limitatamente alla messa in sicurezza e demolizione di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso), con esclusione della fase di frantumazione delle carcasse, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di autodemolizione da installare nel Comune di Polonghera (CN), presentato dalla Società succitata, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell’allegato atto autorizzatorio, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);

3. di rinviare il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti (messa in sicurezza e demolizione di rifiuti speciali pericolosi costituiti da veicoli fuori uso) ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., una volta accertato che la ditta Fracar S.r.l. abbia provveduto a realizzare i presidi ambientali, gli interventi impiantistici e di allestimento delle aree interessate dalle operazioni di gestione rifiuti, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui all’Allegato A e delle previsioni progettuali, per quanto applicabili;

4. di rinviare altresì l’esito del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue al rilascio del provvedimento di cui all’art. 28 D.Lgs 22/97 e s.m.i.;

5. di stabilire che, al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8, c 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo, Via M. D’Azeglio, 4 - Cuneo;

6. di stabilire inoltre che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

7. di fare altresì salvi gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione dell’opera ed in particolare il provvedimento urbanistico che il Comune di Polonghera, sede dell’impianto, provvederà ad emanare;

8. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

9. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

11. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegato A (omissis)