Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Cuneo
Deliberazione G.P. n 512 del 28 luglio 2005. Progetto di realizzazione di un impianto di bonifica e rottamazione auto nel Comune di Polonghera (CN). Proponente: Forgia Andrea, legale rappresentante della Società Fracar S.r.l., con sede legale in Via Torino 48, Moretta (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.. Approvazione del progetto ex art 27 D.Lgs 22/97 e s.m.i.
(omissis)
Pertanto,
- preso atto dellesito della Conferenza dei Servizi del 27 gennaio 2005, così come sopra specificato e descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dellEnte ed al quale si rinvia per maggiori dettagli e della documentazione pervenuta a seguito della comunicazione dei motivi ostativi;
- preso atto delle note dellARPA di Cuneo e dellASL 17, più sopra richiamate;
- preso atto dellesito dellesame istruttorio svolto dal Settore provinciale Tutela Ambiente ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., del D.P.R. 203/88 e del D.Lgs 152/99 e s.m.i. in merito alle osservazioni presentate dalla Società proponente;
- preso atto che, alla luce di tutto quanto sopra premesso, il progetto de quo possiede i presupposti per ottenere la sola approvazione del progetto, ai sensi dellart. 27 del citato D.Lgs. 22/97 e s.m.i., limitatamente alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle auto, con esclusione della fase di frantumazione delle carcasse, rinviando allacquisizione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione dellimpianto, il rilascio dellautorizzazione allesercizio del medesimo;
- sulla base dei contenuti delle controdeduzioni tecniche dellautorità competente alle suddette osservazioni, così come appena sopra esplicitato;
Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore
(omissis)
La Giunta Provinciale
(omissis)
delibera
1 di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto di messa in sicurezza e demolizione di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso) da installare nel Comune di Polonghera (CN), presentato dalla Società FRACAR S.r.l., con sede in Moretta, Via Torino 48, limitatamente alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle auto, con la tassativa esclusione dellarea relativa allimpianto di frantumazione delle carcasse ed allimpianto stesso, per tutte le motivazioni dettagliate in premessa.
Per mitigare ulteriormente lentità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso dopera, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. la rilevazione dello stato di bianco idrogeochimico del sito di intervento deve essere proseguita in almeno due diverse stagioni e, pertanto, devono essere effettuati prelievi delle acque dei piezometri con cadenza almeno semestrale ed i risultati trasmessi alla Provincia ed allARPA - Dipartimento prov.le di Cuneo. Ai fini del monitoraggio delle acque sotterranee, devono essere integrati i parametri ricercati con il Manganese e gli Idrocarburi totali, nonché adottato un protocollo analitico concordato con lOrgano tecnico di controllo;
b. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi provenienti dalle attività di messa in sicurezza degli autoveicoli, e in particolare degli oli, deve avvenire in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, Allegato 1, punto 2.1, che prevede lo stoccaggio separato dei diversi tipi di olio utilizzati negli autoveicoli (olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico);
c. il proponente deve produrre alla Provincia, allARPA - Dipartimento prov.le di Cuneo ed al Comune di Polonghera, una nuova planimetria ove siano delimitate le zone di deposito dei rifiuti, suddivise per specifici settori identificati con il relativo codice CER. Deve inoltre essere individuata ununica area di deposito dei rifiuti recuperabili ed analogamente per i rifiuti pericolosi. Infine, i settori di stoccaggio individuati in planimetria dovranno essere indicati allinterno dellimpianto mediante opportuna segnaletica orizzontale e cartellonistica;
d. Il proponente, contestualmente allinvio della planimetria di cui sopra, deve fornire tutte le necessarie informazioni tecniche relative ai prodotti che sintendono utilizzare per limpermeabilizzazione della superficie esterna ed interna al capannone;
2. di approvare, ai sensi dellart 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., limitatamente alla messa in sicurezza e demolizione di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso), con esclusione della fase di frantumazione delle carcasse, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di autodemolizione da installare nel Comune di Polonghera (CN), presentato dalla Società succitata, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute nellallegato atto autorizzatorio, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
3. di rinviare il rilascio dellautorizzazione allesercizio delle operazioni di gestione rifiuti (messa in sicurezza e demolizione di rifiuti speciali pericolosi costituiti da veicoli fuori uso) ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., una volta accertato che la ditta Fracar S.r.l. abbia provveduto a realizzare i presidi ambientali, gli interventi impiantistici e di allestimento delle aree interessate dalle operazioni di gestione rifiuti, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui allAllegato A e delle previsioni progettuali, per quanto applicabili;
4. di rinviare altresì lesito del procedimento relativo al rilascio dellautorizzazione allo scarico delle acque reflue al rilascio del provvedimento di cui allart. 28 D.Lgs 22/97 e s.m.i.;
5. di stabilire che, al fine dellespletamento delle funzioni di controllo previste dallart. 8, c 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. di Cuneo, Via M. DAzeglio, 4 - Cuneo;
6. di stabilire inoltre che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;
7. di fare altresì salvi gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari per lacquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione dellopera ed in particolare il provvedimento urbanistico che il Comune di Polonghera, sede dellimpianto, provvederà ad emanare;
8. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;
9. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui allart. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dellanno in corso;
11. di dichiarare il presente provvedimento, per lurgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
(omissis)
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso lUfficio di Deposito di questa Provincia e presso lUfficio di Deposito della Regione Piemonte.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dellatto.
Allegato A (omissis)