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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Scopello (Vercelli)

Estratto determinazione n. 281/2005 relativa a procedura per occupazione d’urgenza (art. 22 bis DPR 327/2001)

Atto di determinazione n. 281 del 05.10.2005. Provvedimento di occupazione d’urgenza con determinazione dell’indennità provvisoria, per aree non edificabili (art. 22-bis, D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002)

Oggetto: Promotore dell’espropriazione: Comune di Scopello

Acquisizione di immobili necessari per la “realizzazione delle opere di infrastrutturazione idrica dell’Alpe di Mera coordinato con il progetto dei generatori di neve artificiale-Occupazione anticipata preordinata all’asservimento e indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio.

Ufficio per le Espropriazioni

Il Dirigente

(omissis)

determina

Art. 1 - Il Comune di Scopello è autorizzato ad occupare d’urgenza gli immobili come di seguito elencati. Per l’esproprio dei medesimi beni, siti in Comune di PILA e necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione idrica dell’Alpe di Mera coordinato con il progetto dei generatori di neve artificiale, è determinata l’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, (omissis...)(Vedere allegato elenco ditte per le indennita’ offerte e le superfici da occupare temporaneamente e da asservire).-

Art. 2 - Il presente decreto, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di stato di consistenza e di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso e dello stato di consistenza, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 3 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 4 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione con la maggiorazione del 50% dell’indennità provvisoria.(omissis...)

Art. 5 - Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Il Responsabile dell’ Ufficio Espropriazioni
Nicola Caruso