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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Reano (Torino)

Modifiche al regolamento edilizio inerenti la Commissione edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di modificare il regolamento edilizio comunale vigente cscludendo la presenza dell’organo politico in seno dalla composizione della Commissione igienico edilizia in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 2447/03 espresso in data 13 giugno 2003.

2. di modificare in particolare l’articolo 2 nel modo seguente:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia.

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da 5 membri elettivi:

n. 3 rappresentanti delle associazioni professionali che abbiano competenza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, di cui:

un architetto esperto in materia di valori ambientali - paesaggistici (ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 20 del 03.04.1989), un architetto o un ingegnere esperto in materia urbanistica ed edilizia, un geometra esperto in edilizia e nella gestione dei suoli,

n. 2 membri elettivi che abbiano pari competenze di cui uno designato dai gruppi di minoranza.

3. I membri elettivi della Commissione vengono eletti dall’Organo dell’Amministrazione comunale competente per legge.

Alle funzioni di presidente viene designato un membro prescelto, con votazione Segreta, dall’organo di cui sopra, tra i componenti tecnici partecipanti alla commissione stessa, nonché un vice presidente per presiedere la commissione nel caso di assenza o impedimento del presidente. E’ in facoltà dell’Amministrazione su indicazione dell’assessore e per giustificato motivo di modificare la composizione della commissione o nominare un membro in sostituzione di un altro.

4. I membri elettivi sono scelti dall’Organo dell’Amministrazione di cui al 2° comma fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

5. Non possono far parte della Commissione gli organi politici quali Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, nonché contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

6. La Commissione resta in carica di norma fino al rinnovo del Consiglio comunale: pertanto, al momento dell’insediamento di un nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che l’organo dell’Amministrazione comunale competente per legge non li abbia sostituiti.

8. I componenti della Commissione decadono:

a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

9. La decadenza è dichiarata dall’organo dell’Amministrazione di cui al 2° comma,

10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Bruno Bertrand