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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pontechianale (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2005. “Modificazione Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08/06/2004"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, della L.R. 19\99, le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale come di seguito formulate:

- L’art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - viene cassato e così riformulato:

1) La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2) La Commissione è composta da n. 3 componenti designati dall’Organo Comunale competente; tra questi, in sede di designazione, viene individuato il Presidente.

3) I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. Nella Commissione dovrà essere nominato un terzo architetto, esperto in problematiche ambientali ai sensi della L.R. n. 20/89.

4) Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, agli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituzioni, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: non possono altresì far parte della Commissione: il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5) La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo Comunale che l’ha designata: pertanto al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6) I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7) I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8) La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

- L’art. 4 comma 2 viene cassato, riformulato come segue:

2. Il Presidente designa il componente chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

- L’art. 4 comma 3 viene cassato.

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29\07\1999 n. 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con le pubblicazioni per estratto sul BUR, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 19\1999 alla Giunta Regionale, assessorato all’Urbanistica.

5) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.