Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Polonghera (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 27/9/2005 -Modifica al Vigente Regolamento Edilizio Comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1)- Di approvare, ai sensi dellart. 3 comma 10 della L.R. n. 19/1999, le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale come di seguito formulate: Lart. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - viene cassato e così riformulato: La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La Commissione è composta da n. 4 componenti designati dallOrgano Comunale competente; in sede di designazione, inoltre, viene individuato il Presidente nella persona del Responsabile del Servizio Area Tecnica.
1. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
2. Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituzioni, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
3. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano Comunale che lha designata: pertanto al momento di un nuovo insediamento dellOrgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
5. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
6. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
7. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
Lart. 4, comma 2 viene cassato e riformulato come segue:
2. Il Presidente designa il componente chiamato a svolgere le funzioni
di segretario verbalizzante.
Lart. 4, comma 3 viene cassato.
2) - Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691.
3) - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR, ai sensi dellart. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.
4)- Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi dellart. 3 comma 4 della L.R. n. 19/99, alla Giunta Regionale - Assessorato allUrbanistica.
5)- Di incaricare il Responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.
Il Sindaco
Piero Cassio