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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Polonghera (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 27/9/2005 -Modifica al Vigente Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1)- Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. n. 19/1999, le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale come di seguito formulate: L’art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - viene cassato e così riformulato: La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La Commissione è composta da n. 4 componenti designati dall’Organo Comunale competente; in sede di designazione, inoltre, viene individuato il Presidente nella persona del Responsabile del Servizio Area Tecnica.

1. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

2. Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituzioni, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

3. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo Comunale che l’ha designata: pertanto al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

5. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

6. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

7. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

L’art. 4, comma 2 viene cassato e riformulato come segue:

2. Il Presidente designa il componente chiamato a svolgere le funzioni

di segretario verbalizzante.

L’art. 4, comma 3 viene cassato.

2) - Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691.

3) - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4)- Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. n. 19/99, alla Giunta Regionale - Assessorato all’Urbanistica.

5)- Di incaricare il Responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Sindaco
Piero Cassio