Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Lequio Tanaro (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13/09/2005. Modifica al Regolamento Edilizio Comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) Di approvare, ai sensi dellart. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche allart. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come disposto al punto 2) successivo;
2) Lart. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano Tecnico Consultivo Comunale nel settore urbanisti ed edilizio.-
2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio che la presiede e da quattro componenti eletti dal Consiglio Comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea;
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di 1° grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che lha eletta: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ne dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.
4) Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 3 comma 3 della L.R. 8/07/1999 n. 19;
5) Di dare atto che la presente sarà trasmessa ai sensi dellart. 3, comma 4° della L.R. n. 19/99 allAssessorato Urbanistica;
6) Di incaricare il Responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.