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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Lequio Tanaro (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13/09/2005. “Modifica al Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come disposto al punto 2) successivo;

2) L’art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo Tecnico Consultivo Comunale nel settore urbanisti ed edilizio.-

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio che la presiede e da quattro componenti eletti dal Consiglio Comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di 1° grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ne dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 8/07/1999 n. 19;

5) Di dare atto che la presente sarà trasmessa ai sensi dell’art. 3, comma 4° della L.R. n. 19/99 all’Assessorato Urbanistica;

6) Di incaricare il Responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.