Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Guarene (Cuneo)
Delibera di Consiglio comunale n. 35 del 30/09/2005: Regolamento edilizio comunale. Modifiche
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare, come approva, ai sensi del 10° comma dellart. 3 della L.R. n. 19/1999, le modifiche allart. 2 del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano consultivo comunale nel settore urbano e edilizio.
2. Il Consiglio Comunale nomina la Commissione edilizia che è composta dal presidente, esperto in materia e da 5 componenti.
3. Il presidente ed i 5 membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano provata competenza ed esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; Almeno un membro elettivo dovrà essere laureato ( ingegnere Architetto ecc.) e uno diplomato ( geometra, perito edile, ecc..) e abilitati allesercizio della professione preferibilmente iscritti al proprio albo professionale.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che lha eletta: pertanto, al momento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale;
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività di deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
2) di dare atto che lattuale Commissione Edilizia, nominata con deliberazione C.C. n. 40 del 16.07.2004, decadrà alla nomina della nuova Commissione da costituire in forza della modifica regolamentare approvata al precedente punto 2;
3) di stabilire che, comunque, alla Commissione Edilizia, nominata con deliberazione C.C. n. 40 del 16.07.2004 non potrà fin dora partecipare il rappresentante politico e che pertanto essa dovrà eleggere al suo interno un presidente;
4) di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 3 - comma 3 - della L.R. 08 luglio 1999 n. 19;
5) di trasmettere, successivamente alla avvenuta pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio Comunale alla Giunta Regionale come richiesto dallart. 3 - comma 4 - della L.R. 19/1999;
6) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato dalla stessa con D.C.R. del 29 luglio 1999, n. 548-9691;
(omissis)