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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Guarene (Cuneo)

Delibera di Consiglio comunale n. 35 del 30/09/2005: Regolamento edilizio comunale. Modifiche

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, come approva, ai sensi del 10° comma dell’art. 3 della L.R. n. 19/1999, le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

Art. 2 “ Formazione della Commissione Edilizia”

1. La Commissione Edilizia è l’organo consultivo comunale nel settore urbano e edilizio.

2. Il Consiglio Comunale nomina la Commissione edilizia che è composta dal presidente, esperto in materia e da 5 componenti.

3. Il presidente ed i 5 membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano provata competenza ed esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; Almeno un membro elettivo dovrà essere laureato ( ingegnere Architetto ecc.) e uno diplomato ( geometra, perito edile, ecc..) e abilitati all’esercizio della professione preferibilmente iscritti al proprio albo professionale.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale;

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività di deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) di dare atto che l’attuale Commissione Edilizia, nominata con deliberazione C.C. n. 40 del 16.07.2004, decadrà alla nomina della nuova Commissione da costituire in forza della modifica regolamentare approvata al precedente punto 2;

3) di stabilire che, comunque, alla Commissione Edilizia, nominata con deliberazione C.C. n. 40 del 16.07.2004 non potrà fin d’ora partecipare il rappresentante politico e che pertanto essa dovrà eleggere al suo interno un presidente;

4) di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3 - comma 3 - della L.R. 08 luglio 1999 n. 19;

5) di trasmettere, successivamente alla avvenuta pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio Comunale alla Giunta Regionale come richiesto dall’art. 3 - comma 4 - della L.R. 19/1999;

6) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato dalla stessa con D.C.R. del 29 luglio 1999, n. 548-9691;

(omissis)