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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Genola (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2005 - Regolamento Edilizio. Modifiche

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi art. 3, comma 3°, L.R. 19/1999, le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio comunale vigente, come disposto al punto 2 successivo;

2. Di stabilire che l’art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è sostituito dal seguente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da. n. 6 esperti di edilizia, designati dal Consiglio comunale, di cui almeno 1 architetto o ingegnere e n. 1 esperto di tutela dell’ambiente ex art. 14 L. R. 20/1989. In sede di designazione il Consiglio comunale individua il Presidente ed il Vice Presidente. Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, il titolare dell’Ufficio Urbanistica o suo delegato.

3. I membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta, conservando le sue competenze e le sue facoltà fino alla sua ricostituzione.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

8. a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

9. b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

6. Di incaricare il responsabile del procedimento per l’espletamento delle procedure di legge.