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Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Castelmagno (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 24/09/2005 “Regolamento Edilizio - Modifiche ed integrazioni”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche all’art. 2, all’art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come segue:

- l’art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a 4, elevabile fino a 5, eletti dal Consiglio Comunale.

I componenti, all’inizio della prima seduta, nominano al loro interno il Presidente.

3. I componenti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio e alla gestione dei suoli; un congruo numero di componenti dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

8. (omissis)

9. (omissis)

- L’art. 3 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) il rilascio di permessi di costruire limitatamente per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

b) il rilascio di titoli abilitativi edilizi per qualsiasi tipo di intervento assentibile con procedimento di sub-delega ai sensi della L..R. 20/1989 e s.m.i.;

c) l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

2. L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale - ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) Strumenti urbanistici, generali ed esecutivi e loro varianti;

b) Convenzioni;

c) Programmi pluriennali di attuazione;

d) Regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) Modalità di applicazione del contributo di concessione.

(omissis)