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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2005, n. 36-1186

Accantonamento ed assegnazione alla Direzione Turismo Sport Parchi della somma di Euro 5.240.964,87 e approvazione degli obiettivi, delle priorita e dei criteri di utilizzo delle risorse in materia di Turismo e Sport stanziate con la L.R. n. 3/2005 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007" e integrate con L.R. n. 14/2005

A Relazione dell’Assessore Manica:

Vista la legge regionale n. 2 del 17 febbraio 2005 “Legge finanziaria per l’anno 2005";

vista la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2005 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007";

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 “ Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

considerato che l’articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 stabilisce che è competenza degli organi politici la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l’indicazione delle priorità, l’accantonamento e l’assegnazione, a tal fine, alle Direzioni generali di quote parte del bilancio, nonché la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse ai soggetti esterni;

atteso che i capitoli di cui all’allegato A) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante sono assegnabili per competenza alla Direzione 21 Turismo- Sport - Parchi così come previsto dalle declaratorie approvate con deliberazione n. 442-14210 del 30/09/97 del Consiglio Regionale;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l’anno 2006"

ritenuto altresì opportuno definire, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51, gli obiettivi, le priorità ed i criteri generali di utilizzo e di assegnazione a soggetti esterni delle risorse iscritte, sui seguenti capitoli in materia di Turismo e Sport le cui dotazioni sono state integrate con la suddetta legge regionale, come di seguito specificato:

Capitolo 12583 - UPB 21041 - Settore 4 - Sport - Stanziamento iniziale Euro 50.000,00 - Variazione in aumento Euro 30.000,00 - Stanziamento assestato Euro 80.000,00

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE COMUNITA’ COLLINARI PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI SPORT DELLA PALLAPUGNO E DELLA PALLATAMBURELLO (LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2003, N. 36)

Si rinvia alla D.G.R. n. 4-14875 del 28.02.2005 con la quale la Giunta regionale ha accantonato ed approvato gli obiettivi, le priorità e i criteri di utilizzo delle risorse pari allo stanziamento iniziale (accantonamento n. 100506) e agli obiettivi previsti dal “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2005- L.R. 36/2003" approvato con D.G.R. n. 50 - 914 del 26/9/2005.

Capitolo 12590 - UPB 21041 - Settore 4 - Sport - Stanziamento iniziale Euro 4.500.000,00 - Variazione in aumento Euro 790.000,00 - Stanziamento assestato 5.290.000,00

CONTRIBUTI AD ENTI ED ALLE SOCIETA’ PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA (LEGGE REGIONALE N.93/95)

Si rinvia alla D.G.R. n. 4-14875 del 28.02.2005 con la quale la Giunta regionale ha accantonato ed approvato gli obiettivi, le priorità e i criteri di utilizzo delle risorse pari allo stanziamento iniziale - accantonamento n. 100507;

Capitolo 14600 - UPB 21011 - Settore 1 - Promozione Turistica - Stanziamento iniziale Euro 5.500.000,00 - Variazione in aumento Euro 157.900,00 - Stanziamento assestato Euro 5.657.900,00 -

SPESE ED ALTRI ONERI PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA, ANCHE ATTRAVERSO L’ADESIONE DELLA REGIONE CON QUOTE ASSOCIATIVE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI CORRELATI AD EVENTI TURISTICO-SPORTIVI (L.R. 75/96, PROGRAMMI COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA, ART.4 DELLA L.R. 6/77)

Si rinvia alla D.G.R. n. 4-14875 del 28.02.2005 con la quale la Giunta regionale ha accantonato ed approvato gli obiettivi, le priorità e i criteri di utilizzo delle risorse pari allo stanziamento iniziale (accantonamento n. 100511) ed alla D.G.R .n. 88-680 dell’1.08.2005 che ridestina le risorse di Euro 2.000.000,00 per dar corso al programma di interventi 2005-2006 di promozione, comunicazione e accoglienza da realizzarsi in occasione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Torino 2006.

Capitolo 14627 - UPB 21991 - Direzione - Stanziamento iniziale Euro 0 - Variazione in aumento Euro 1.427.599,00 - Stanziamento assestato Euro 1.427.599,00

SPESE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 5 DELLA LEGGE 135/2001 (DD.MM. DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL 18/11/2003 E DEL 19/12/2003) FSR

Capitolo istituito con provvedimento della Giunta regionale per la reimpostazione di fondi trasferiti dallo Stato e non impegnati nell’anno 2004, per la realizzazione di tre progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali “Portale Telematico interregionale di promozione turistica” (Capofila Regione Liguria), “Sviluppo delle politiche interregionali del turismo” (Capofila Regione Liguria) e “Valorizzazione turistica del fiume Po” (Capofila Regione Emilia Romagna), cofinanziati dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 5, comma 5 della L. 135/2001;

Capitolo 14643 - UPB 21991 - Direzione - Stanziamento iniziale Euro 0 - Variazione in aumento Euro 100.000,00 - Stanziamento assestato Euro 100.000,00

CONTRIBUTI AD ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE, ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, AGENZIA TURISTICA REGIONALE / OSSERVATORIO TURISTICO E REGIONI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 5 DELLA LEGGE 135/2001 (DD.MM. DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL 18/11/2003 E DEL 19/12/2003) - FSR

Capitolo istituito con provvedimento della Giunta regionale per la reimpostazione di fondi trasferiti dallo Stato e non impegnati nell’anno 2004, per la realizzazione di tre progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali “Portale Telematico interregionale di promozione turistica” (Capofila Regione Liguria), “Sviluppo delle politiche itterregionali del turismo” (Capofila Regione Liguria) e “Valorizzazione turistica del fiume Po” (Capofila Regione Emilia Romagna), cofinanziati dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 5, comma 5 della L. 135/2001;

Capitolo 20938 - UPB 21042 - Settore 4 - Sport - Stanziamento iniziale Euro 0 - Variazione in aumento Euro 30.000,00 - Stanziamento assestato Euro 30.000,00

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALL’ESERCIZIO DEGLI SPORT DELLA PALLAPUGNO E DELLA PALLATAMBURELLO (LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2003, N. 36)

Obiettivo, criteri, ambiti e tipologie di intervento, modalità per la concessione ed entità del contributo.

Obiettivo: Favorire l’acquisto di attrezzature necessarie all’esercizio degli sport della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello.

I criteri per la valutazione e la selezione dei progetti e quelli per la determinazione dell’importo contributivo da concedere sulla spesa ritenuta ammissibile sono quelli di seguito riportati.

Per perseguire l’obiettivo prima richiamato, è individuata la seguente tipologia di intervento:

Misura. Acquisto di attrezzature necessarie all’esercizio delle attività sportive ed alla preparazione degli atleti.

Azioni:

parziale finanziamento per l’acquisto di attrezzature necessarie, per la pratica delle attività delle discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello;

parziale finanziamento per l’acquisto di attrezzature necessarie per la preparazione degli atleti che praticano le attività delle discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello in Piemonte.

Soggetti beneficiari:

Associazioni e Società sportive affiliate alla Federazione italiana pallapugno (FIPAP) e/o alla Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.),e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa.

Entità dei contributi:

Contributo a fondo perduto fino al 60% della spesa ammissibile.

La domanda di contributo per la realizzazione dell’intervento indicato dovrà essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’"Avviso", sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Con Determinazione Dirigenziale si provvederà ad approvare l’integrazione all’"Avviso - anno 2005", che da attuazione ai presenti criteri e si dovrà procedere ad approvare anche l’integrazione al “Modello di domanda di contributo - anno 2005" e l’integrazione alla ”Tabella di valutazione delle istanze - anno 2005", per tali interventi.

Spese ammissibili.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dalle Società e/o Associazioni sportive riguardanti:

acquisto delle attrezzature quali arredi spogliatoi, strumenti per tracciature campo da gioco, attrezzi meccanici dedicati all’attività di allenamento, e simili; per questi interventi il contributo sarà pari al 60% della spesa ammissibile;

palle, bracciali, tamburelli, etc., con l’esclusione di capi di abbigliamento e borse, per questi interventi il contributo sarà pari al 60% della spesa ammissibile.

Capitolo 25620 - UPB 21042 - Settore 4 - Sport - Stanziamento iniziale Euro 0 - Variazione in aumento Euro 591.614,38 - Stanziamento assestato Euro 591.614,38

SPESE PER INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI DA GARANTIRE ANCHE ATTRAVERSO CONDIZIONI DI ADEGUATO INNEVAMENTO DELLE PISTE (ART. 7, COMMA 5 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363)

Criteri per la concessione di contributi a favore dei gestori delle aree sciabili che sono localizzati sul territorio piemontese, per la messa in sicurezza delle arre sciabili con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - per interventi realizzati dal 2003 al 2005.

La finalità di legge da perseguire, si concretizza nel seguente Asse: “Messa in sicurezza delle aree sciabili”.

Coloro che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge 363/2003, sono i soggetti giuridici pubblici e privati di seguito indicati, che al momento della realizzazione dell’intervento in ordine alla messa in sicurezza dell’area sciabile, con riferimento alle piste da sci sia da discesa sia da fondo, erano proprietari o gestori degli impianti, e lo sono alla data di presentazione dell’istanza:

- impresa individuale;

- società;

- ente pubblico;

- ente no profit;

- consorzio;

- società consortile;

- altri, purchè abbiano i requisiti previsti più avanti.

1) Ciascun soggetto giuridico pubblico e privato indicato tra i soggetti beneficiari, deve presentare una sola istanza di richiesta di contributo per ciascuna area sciabile separatamente per le piste di discesa e/o per le piste di fondo, riferita alle tipologie di intervento prima descritte.

Le tipologie di intervento e i criteri per la valutazione e la selezione dei progetti e quelli per la determinazione dell’importo contributivo da concedere sulla spesa ritenuta ammissibile sono quelli di seguito riportati.

Per perseguire l’obiettivo prima richiamato, è individuato il seguente Asse articolato nelle seguenti tipologie di intervento:

ASSE 1: “Messa in sicurezza delle aree sciabili”.

Misura 1.1. Acquisto e messa in opera di sistemi di protezione, comprese quelle relative alla protezione attiva e passiva dalle valanghe.

Azione di intervento:

Interventi per l’acquisto e la messa in opera di sistemi di protezione (reti protettive, materassi piani e cilindrici, sonde, nastrini, ed altri elementi protettivi garantiti per una durata minima di tre anni), nonché di sistemi per la protezione attiva e passiva dalle valanghe.

Misura 1.2. Finanziamento finalizzato al livellamento delle superfici delle piste.

Azione di intervento:

Interventi per il livellamento delle superfici delle piste (lavori di scavo e riporto di materiale litico, terra, allargamento di strettoie, etc., per la messa in sicurezza delle superfici).

Misura 1.3. Acquisto e messa in opera di idonea segnaletica ed altro materiale ai fini della sicurezza delle piste da sci.

Azione di intervento:

Interventi concernenti il posizionamento ex-novo della segnaletica ed altro materiale presso l’area sciabile che comprende le piste ove si pratica lo sci da discesa e/o da fondo (striscioni monitori, cartelli, paline, dischi piste, bandiere, corde pavesate).

Misura 1.4. Acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento.

Azione di intervento:

Interventi per l’acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento (taboga, degonfiabili, steccobende per immobilizzare, set collari, caschi, imbrachi completi da aria e da terra, moschettoni, triangolo evacuazione, zaini, binocoli, etc.).

Il contributo che viene concesso ai soggetti giuridici sopra indicati sul singolo intervento, è cumulabile con altri contributi,per quanto riguarda gli Enti privati nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12/1/2001, art. 2, comma 2 (c.d. “de minimis”), e sino all’occorrenza della copertura del cento per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati; per quanto riguarda gli Enti pubblici e gli Enti no-profit fino ad un importo massimo di euro 100.000, sempre per costi effettivamente sostenuti e documentati.

I lavori inerenti agli interventi devono avere avuto inizio a partire dal 1/1/2003 e devono essere stati portati a termine entro il 30/9/2005, fermo restando che i giustificativi fiscali (fatture, ricevute fiscali, etc.) possono essere statI emessi entro 31 ottobre 2005.

Le risorse stanziate sul capitolo 25620/2005 per far fronte alle richieste avanzate dai soggetti prima indicati, saranno così ripartite:

- un ammontare di risorse non inferiore al 10% delle disponibilità accantonate allo scopo, saranno destinate al sostegno degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da fondo;

- la restante parte di risorse sarà destinata al sostegno degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da discesa.

Per le piste o parti di piste che dispongono di omologazione F.I.S.I., il progetto di intervento se ammesso a contributo, sarà sostenuto con un contributo maggiorato del 10% rispetto all’importo calcolato sulla base dei criteri prima indicati. Se vi sono più omologazioni relative ad un medesimo tratto di pista, la maggiorazione si calcola una sola volta.

La domanda di contributo per la realizzazione dell’intervento dovrà essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), dell’"Avviso per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - per interventi realizzati dal 2003 al 2005".

Le istruttorie relative ai progetti valutati sia idonei che non idonei, devono essere concluse e la relativa graduatoria dovrà essere approvata con provvedimento dirigenziale, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il termine può essere sospeso per 30 giorni, qualora fosse necessario richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti ai soggetti interessati.

Capitolo 25888 - UPB 21022 - Settore 2 - OFFERTA TURISTICA - Stanziamento iniziale 0 - Variazione in aumento Euro 2.113.851,49 - Stanziamento assestato Euro 2.113.851,49

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE , ENTI “NO PROFIT” E PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO PER SVILUPPO DELL’OFFERTA TURISTICA (art. 6 comma 2 della L. 135/2001)

Si tratta di fondi statali iscritti con provvedimento della Giunta regionale a favore di Imprese - Enti “No Profit” e Privati operanti nel settore del turismo per lo sviluppo dell’offerta turistica (art. 6 comma 2 della L. 135/2001) e D.M. attività produttive del 11/05/2005) tali risorse sono destinate ad aumentare la dotazione finanziaria del “Fondo di qualificazione dell’offerta turistica”, istituito presso Finpiemonte S.p.A., finalizzato al sostegno del Programma annuale degli interventi 2004" previsto dalla L.R. 8/7/1999 n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”;

ritenuto opportuno provvedere all’accantonamento ed all’assegnazione alla Direzione Turismo Sport Parchi degli stanziamenti di cui alla colonna H) dell’allegato A) alla presente deliberazione, e per un ammontare complessivo di Euro 5.240.964,87 al fine di poter consentire l’esercizio dei compiti spettanti nelle singole materie;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

delibera

di accantonare e di assegnare alla Direzione Turismo Sport Parchi - per un totale di Euro 5.240.964,87 le risorse indicate alla colonna H) dell’allegato A) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, per le motivazioni espresse in premessa;

di approvare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, gli obiettivi, le priorità ed i criteri così come indicati in premessa per l’assegnazione delle somme stanziate sui capitoli in materia di Turismo e Sport del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 approvato con legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2005, e integrate con L.R. n. 14/2005 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l’anno 2006".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R n. 8 R/2002.

(omissis)