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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2005, n. 34-1184

L. 363/2003 - “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”. Approvazione “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - per interventi realizzati dal 2003 al 2005"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare i “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - per interventi realizzati dal 2003 al 2005", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al fine di perseguire le finalità indicate;

- di demandare l’attuazione dei “Criteri” in oggetto, alla Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, Settore Sport;

- di stabilire che i contributi erogati secondo i criteri previsti nell’allegato di cui sopra, saranno concessi nel rispetto del Regolamento CEE n. 69/2001 del 12/01/2001, art. 2 - comma 2 (c. d. “de minimis).

La concessione delle risorse finanziarie pari a euro 591.614,38, messe a disposizione sul capitolo di competenza 25620/2005 - UPB 21042 - “ Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste (Art. 7, L. 363/2003)” (l’accantonamento dello stanziamento viene approvato con apposito provvedimento della Giunta Regionale), dovrà avvenire secondo i “Criteri” allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE TURISMO - SPORT - PARCHI
SETTORE SPORT

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI DEL PIEMONTE, CON RIFERIMENTO ALLE PISTE DA SCI DA DISCESA E DA FONDO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. ART. 7, COMMA 5, DELLA LEGGE 363/2003 - PER INTERVENTI REALIZZATI DAL 2003 AL 2005.

SOMMARIO

Finalità, linee di intervento e disponibilità finanziarie

Soggetti beneficiari, requisiti per l’ammissibilità

Criteri, tipologie di intervento finanziabili, modalità per la concessione ed entità del contributo

Ripartizione del contributo

Termini per la presentazione delle domande

Procedure per la selezione e la valutazione delle domande. Casi di non ammissibilità delle istanze. Formulazione dell’elenco delle istanze ammesse a contributo

Assegnazione e liquidazione del contributo

Cumulabilità dei contributi

LEGGE 24/12/2003, N. 363, ART. 7, COMMA 5. “NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”.

DECRETO 12 OTTOBRE 2004 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - RIPARTO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DELLE RISORSE DESTINATE DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI GESTORI DELLE AREE SCIABILI CHE SONO LOCALIZZATI SUL TERRITORIO PIEMONTESE, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ARRE SCIABILI CON RIFERIMENTO ALLE PISTE DA SCI DA DISCESA E DA FONDO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. ART. 7, COMMA 5, DELLA LEGGE 363/2003 - PER INTERVENTI REALIZZATI DAL 2003 AL 2005.

FINALITÀ E LINEE D’INTERVENTO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La Regione Piemonte, in attuazione della legge 24/12/2003, n. 363, art. 7, comma 5, sostiene mediante la concessone di contributi gli interventi realizzati sulle superfici innevate, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino

A tale proposito, per la selezione e la valutazione delle domande da finanziare con le risorse del capitolo di spesa contributiva 25620/2005 - UPB 21042 - “ Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste (Art. 7, L. 363/2003)”, la Regione Piemonte adotta i criteri e le modalità necessarie, dando mandato alla Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, di attivare le procedure per la presentazione delle domande di contributo.

La finalità di legge da perseguire mediante la concessione dei contributi di cui al cap. 25620/2005, si concretizza nel seguente Asse: “Messa in sicurezza delle aree sciabili”.

SOGGETTI BENEFICIARI, REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ

Coloro che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge 363/2003 e ripartiti tra le regioni e le province autonome, in attuazione della stessa legge con Decreto 12 ottobre 2004 e che saranno erogati in attuazione dell’approvazione dei presenti Criteri, sono i soggetti giuridici pubblici e privati di seguito indicati, che al momento della realizzazione dell’intervento in ordine alla messa in sicurezza dell’area sciabile, con riferimento alle piste da sci sia da discesa sia da fondo, erano proprietari o gestori degli impianti, e lo sono alla data di presentazione dell’istanza:

* impresa individuale;

* società;

* ente pubblico;

* ente no profit;

* consorzio;

* società consortile;

* altri, purchè abbiano i requisiti previsti più avanti.

CRITERI, TIPOLOGIE DI INTERVENTO FINANZIABILI, MODALITA’ PER LA CONCESSIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO.

Come stabilito nella legge 363/2003, art. 7, comma 5, l’Amministrazione Regionale individua le tipologie di intervento ammissibili a contributo, nonché definisce le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti giuridici pubblici e privati gestori delle aree sciabili localizzate nel territorio del Piemonte, per la messa in sicurezza delle stesse aree.

La disponibilità finanziaria complessiva assegnata con il Decreto 12 ottobre 2004 per l’annualità 2003 alla Regione Piemonte da ripartire per gli interventi effettuati dai gestori sul territorio del Piemonte, ammonta ad euro 591.614,38.

Le tipologie di intervento e i criteri per la valutazione e la selezione dei progetti e quelli per la determinazione dell’importo contributivo da concedere sulla spesa ritenuta ammissibile sono quelli di seguito riportati.

Per perseguire l’obiettivo prima richiamato, è individuato il seguente Asse articolato nelle seguenti tipologie di intervento:

ASSE 1: “Messa in sicurezza delle aree sciabili”.

Misura 1.1. Acquisto e messa in opera di sistemi di protezione, comprese quelle relative alla protezione attiva e passiva dalle valanghe.

Azione di intervento:

Interventi per l’acquisto e la messa in opera di sistemi di protezione (reti protettive, materassi piani e cilindrici, sonde, nastrini, ed altri elementi protettivi garantiti per una durata minima di tre anni), nonché di sistemi per la protezione attiva e passiva dalle valanghe.

Misura 1.2. Finanziamento finalizzato al livellamento delle superfici delle piste.

Azione di intervento:

Interventi per il livellamento delle superfici delle piste (lavori di scavo e riporto di materiale litico, terra, allargamento di strettoie, etc., per la messa in sicurezza delle superfici).

Misura 1.3. Acquisto e messa in opera di idonea segnaletica ed altro materiale ai fini della sicurezza delle piste da sci.

Azione di intervento:

Interventi concernenti il posizionamento ex-novo della segnaletica ed altro materiale presso l’area sciabile che comprende le piste ove si pratica lo sci da discesa e/o da fondo (striscioni monitori, cartelli, paline, dischi piste, bandiere, corde pavesate).

Misura 1.4. Acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento.

Azione di intervento:

Interventi per l’acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento (taboga, degonfiabili, steccobende per immobilizzare, set collari, caschi, imbrachi completi da aria e da terra, moschettoni, triangolo evacuazione, zaini, binocoli, etc.).

1) Ciascun soggetto giuridico pubblico e privato indicato tra i soggetti beneficiari, può presentare una sola istanza di richiesta di contributo per ciascuna area sciabile, compilando separatamente le schede del Modello di domanda, relative alle piste di discesa e alle piste di fondo, riferita alle tipologie di intervento prima descritte.

2) Saranno sostenuti, come sopra riportato, i seguenti interventi:

* Interventi per l’acquisto e la messa in opera di sistemi di protezione (reti protettive, materassi piani e cilindrici, sonde, nastrini, ed altri elementi protettivi garantiti per una durata minima di tre anni), nonché di sistemi per la protezione attiva e passiva dalle valanghe (tipologia 1.1.).

* Interventi per il livellamento delle superfici delle piste (lavori di scavo e riporto di materiale litico, terra, allargamento di strettoie, etc., per la messa in sicurezza delle superfici) (tipologia 1.2.).

* Interventi concernenti il posizionamento ex-novo della segnaletica ed altro materiale presso l’area sciabile che comprende le piste ove si pratica lo sci da discesa e/o da fondo (striscioni monitori, cartelli, paline, dischi piste, bandiere, corde pavesate) (tipologia 1.3.).

* Interventi per l’acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento (taboga, degonfiabili, steccobende per immobilizzare, set collari, caschi, imbrachi completi da aria e da terra, moschettoni, triangolo evacuazione, zaini, binocoli, etc.) (tipologia 1.4.).

3) Il contributo che viene concesso ai soggetti giuridici sopra indicati sul singolo intervento, è cumulabile con altri contributi, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12/1/2001, art. 2, comma 2 (c.d. “de minimis”), e sino all’occorrenza della copertura del cento per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

Al fine della definizione dell’applicabilità del c.d. “de minimis” ai soggetti beneficiari, il periodo considerato sarà calcolato con riferimento ai tre anni antecedenti la data di approvazione con provvedimento dirigenziale dell’elenco dei beneficiari del contributo.

4) I lavori inerenti agli interventi devono avere avuto inizio a partire dal 1/1/2003 e devono essere stati portati a termine entro il 30/9/2005, fermo restando che i giustificativi fiscali (fatture, ricevute fiscali, etc.) possono essere stati emessi entro 31 ottobre 2005.

5) Il progetto dovrà essere descritto attraverso una Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento realizzato che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda. La Relazione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità, dal Legale Rappresentante del soggetto giuridico pubblico o privato dell’impianto/i di risalita compreso/i in ciascuna area sciabile.

6) Alla domanda di richiesta del contributo ciascun soggetto giuridico pubblico e privato dell’impianto/i di risalita compreso/i in ciascuna area sciabile dovrà allegare la seguente documentazione:

* copia fotostatica del documento d’identità del legale Rappresentante o documento equipollente;

* Relazione tecnico-illustrativa di quanto realizzato, eventualmente articolata per gli interventi sulle piste di discesa e/o di fondo;

* planimetria dell’area interessata all’intervento;

* rendicontazione dettagliata delle spese sostenute con allegate le copie fotostatiche dei giustificativi contabili;

* eventuale dichiarazione della F.I.S.I. che attesti l’omologazione della/e pista/e sia per quelle di discesa, sia per quelle di fondo, per le competizioni e/o per l’attività di allenamento;

* visura camerale attestante l’iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio;

* eventuale atto attraverso il quale è stato dato in gestione l’impianto/i di risalita compreso/i nell’area sciabile.

7) Al fine di determinare l’ammontare dell’intervento regionale, sono ritenute ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai soggetti giuridici pubblici e privati dell’impianto/i di risalita localizzato/i in ciascuna area sciabile riguardanti:

* spese tecniche di progettazione e di direzione lavori;

* lavori e opere edili e di movimento terra;

* I.V.A., esclusivamente nei casi in cui non possa essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;

* acquisto e installazione di dispositivi di protezione;

* acquisto e installazione della segnaletica informativa e prescrittiva;

* acquisto di materiale sanitario.

Al fine di consentire la determinazione dell’entità del contributo regionale da erogare, nel rispetto della normativa comunitaria citata, il soggetto giudico richiedente deve dichiarare e documentare l’intera spesa sostenuta per gli interventi oggetto dell’istanza.

8) Le risorse stanziate sul capitolo 25620/2005 per far fronte alle richieste avanzate dai soggetti prima indicati, saranno così ripartite:

- un ammontare di risorse non inferiore al 10% delle disponibilità accantonate allo scopo, saranno destinate al sostegno degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da fondo;

- la restante parte di risorse sarà destinata al sostegno degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da discesa.

Nell’eventualità in cui gli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da fondo non esaurissero la specifica riserva di budget, i residui verranno utilizzati proporzionalmente per gli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da discesa, e viceversa.

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Definizione di “area sciabile”.

Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

Il contributo viene ripartito tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale alla lunghezza totale delle piste comprese in ciascuna area sciabile (somma delle lunghezze di tutte le piste dell’area), sia per quanto riguarda le piste da discesa, sia per quanto riguarda le piste da fondo, nei limiti delle spese pertinenti effettivamente sostenute e documentate. Al fine di tale ripartizione le piste prese in considerazione sono esclusivamente quelle effettivamente in funzione nella stagione 2003/2004.

Per le piste o parti di piste che dispongono di omologazione F.I.S.I., il progetto di intervento se ammesso a contributo, sarà sostenuto con un contributo maggiorato del 10% rispetto all’importo calcolato sulla base del criterio prima indicato. Se vi sono più omologazioni relative ad un medesimo tratto di pista, la maggiorazione si calcola una sola volta.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo per la realizzazione dell’intervento dovrà essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), dell’"Avviso per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - per interventi realizzati dal 2003 al 2005". Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Con la Determinazione Dirigenziale con la quale si approva l’"Avviso", che da attuazione ai presenti criteri, si procede ad approvare anche il relativo “Modello di domanda di contributo in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili”.

La domanda di contributo dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità della domanda stessa, e dovrà essere inoltrata alla Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, Settore Sport, esclusivamente mediante Raccomandata R.R., ed in relazione alla scadenza farà fede la data del timbro postale.

La modulistica sarà reperibile, a seguito della pubblicazione dell’"Avviso" sul B.U.R., presso la Direzione regionale Turismo-Sport-Parchi, Settore Sport, Via Avogadro 30 - Torino, oppure attraverso il sito Internet: www.regione.piemonte.it/sport.

All’"Avviso" dovrà essere allegato il Modello di domanda di contributo in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili", predisposto in base alle norme sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e quelle sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e sul trattamento dei dati sensibili di cui alla D.lgs. 196/2000.

La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante e dovrà essere allegata obbligatoriamente ad essa: la fotocopia del documento d’identità o documento equipollente in corso di validità; la Relazione tecnico-illustrativa descrittiva dell’intervento redatta su carta intestata del soggetto richiedente, nonché tutta la documentazione richiesta.

PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE. CASI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE ISTANZE. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO.

Le domande presentate in seguito alla pubblicazione dell’"Avviso" e del relativo “Modello di domanda di contributo in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili”, saranno oggetto:

* di verifica sotto il profilo formale e di conformità ai criteri stabiliti nel presente documento per l’anno 2005;

* di valutazione di merito.

Le domande presentate mediante l’apposita modulistica saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità ai criteri approvati e riportati nell’"Avviso", per quanto concerne: tipologie di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei tempi, sottoscrizione della documentazione da parte del Legale rappresentante.

In particolare, sarà giudicata “non ammissibile” e, pertanto, esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito e dall’ammissione a contributo, la domanda che a seguito della verifica preliminare:

- risulta presentata oltre il termine stabilito;

- risulta composta da un Modello di istanza il cui contenuto differisce da quello previsto nel Modello di domanda predisposto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ed approvato con provvedimento dirigenziale;

- non risulta sottoscritta dal Legale rappresentante con firma in originale;

- non risulta essere corredata della copia fotostatica del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità;

- risulta non essere corredata da Relazione tecnico-illustrativa;

- risulta presentata da un soggetto giuridico diverso da quelli indicati nel presente Programma attuativo della legge in oggetto e che saranno ribaditi nell’"Avviso";

- presenta un contenuto non conforme alle azioni ammissibili;

- in tutti gli altri casi ritenuti gravi dagli uffici regionali, in quanto in contraddizione con i criteri e le modalità stabilite e che saranno riportati nell’"Avviso".

Gli Uffici regionali si riservano, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e della l.r. 7/2005, di richiedere chiarimenti e/o integrazioni al candidato che ha presentato la domanda, affinché l’istanza possa essere valutata nel merito. Se in seguito alla richiesta le integrazioni non vengono fornite, la domanda potrà essere esclusa.

La valutazione di merito dell’azione di intervento sarà effettuata sulla base:

- dell’ammissibilità delle spese sostenute, in riferimento alle azioni di intervento indicati nei criteri e riporta nell’Avviso, e descritte nella Relazione tecnico-illustrativa da produrre;

- della verifica dei dati fisici riportati (per le piste da discesa: dislivello in metri, portata oraria dell’impianto, lunghezza inclinata della pista. Per le piste da fondo: lunghezza della pista).

La valutazione della domanda permette di stabilire l’entità del contributo per ciascuna istanza in relazione alle risorse disponibili.

Le istruttorie relative ai progetti valutati sia idonei che non idonei, devono essere concluse e la relativa graduatoria dovrà essere approvata con provvedimento dirigenziale, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il termine può essere sospeso per 30 giorni, qualora fosse necessario richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti ai soggetti interessati.

L’esito finale della valutazione delle domande sarà comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

La concessione del contributo sarà assunta con lo stesso provvedimento dirigenziale con il quale viene approvato l’elenco delle istanze ammesse a contributo.

L’istruttoria relativa alla verifica sia formale sia di merito dell’istanza, è di competenza della Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, Settore Sport.

Sarà competenza della Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, Settore Sport, predisporre il modello per la domanda di richiesta di contributo.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’assegnazione e la liquidazione del contributo in conto capitale ai beneficiari, avverrà a seguito dell’approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a contributo.

Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso dovrà darne formale notizia alla Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, Settore Sport, affinché possa provvedere alla riassegnazione del contributo percentualmente agli altri beneficiari.

L’Amministrazione Regionale potrà effettuare sopralluoghi di verifica presso la sede del beneficiario o richiedere che venga esibita agli uffici competenti tutta la documentazione contabile prevista e conforme alle disposizioni e norme vigenti in materia fiscale.

Sarà competenza della Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, Settore Sport, predisporre il modello per la rendicontazione delle spese effettuate, da presentare contestualmente alla presentazione dell’istanza di richiesta di contributo.

CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI.

Il contributo che viene concesso ai soggetti giuridici sopra indicati sul singolo intervento, è cumulabile con altri contributi nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12/1/2001, art. 2, comma 2 (c.d. “de minimis”), e sino all’occorrenza della copertura del cento per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati.