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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

Codice 17.1
D.D. 2 settembre 2005, n. 313

Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 40/98 - Progetto di centro commerciale sequenziale (comparto 2) e di centro commerciale sequenziale (comparto 5) in area D2 - Comune di Pozzolo Formigaro (AL) - Istanza soc. Fossati Franco Srl.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di ritenere che il progetto “Centro commerciale di tipo sequenziale (Comparto 2) e di un centro commerciale sequenziale mini outlet (Comparto 5) in Area D2 a destinazione commerciale con annesse opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del PEC”, localizzato nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL), lungo la ex-Strada Statale 35 bis, presentato dalla Società Fossati Franco Srl, con sede in Milano, via Lanzone n. 36, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/98 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni di seguito elencate:

1. Viabilità - Entro l’apertura di ciascuna struttura commerciale in oggetto siano realizzate ed utilizzabili le opere di cui agli elaborati progettuali nella versione più aggiornata e l’obbligo del rispetto del Protocollo d’Intesa siglato in data 10.5.2005 tra Provincia di Alessandria, Comune di Pozzolo Formigaro e Fossati Franco srl, allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 346 del 25.5.2005 come parte integrante, la cui efficacia si estende anche ai comparti 1 e 3, già esclusi dalla fase di verifica della procedura di Via con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 17.05.2004. Inoltre:

- si invita il proponente e le amministrazioni locali a concordare tutte le azioni possibili per agevolare la mobilità collettiva piuttosto che quella singola (adozione di navette di collegamento tra centri urbani interessati e centro commerciale, servizi di domiciliazione degli acquisti effettuati presso il centro);

- con riferimento alla strada di nuova previsione che attraverserà il rio Lovassino ed indicata come strada di sicurezza, dovrà esserne limitata la fruizione esclusivamente all’eventuale fuoriuscita dei veicoli in condizioni di incidente o comunque di forte criticità, ovvero, in condizioni normali non dovrà essere consentito l’accesso al Parco tramite questo tracciato viario, né ai clienti né ai mezzi di rifornimento.

2. Acque - Si richiede di ottimizzare il rapporto tra fabbisogno idrico e risorse disponibili, al fine non solo di una migliore compatibilità ambientale dell’intervento, ma anche del futuro risparmio negli oneri di gestione; inoltre, nell’ottica della compatibilità ambientale del progetto e del rispetto delle risorse disponibili, si prescrive quanto segue:

* si richiede una Verifica di Compatibilità in condizioni post operam, sia in presenza dei fornici sia senza, con analisi delle possibili ricadute a monte e valle della strada di evacuazione;

* se la strada d’evacuazione si configura come opera pubblica, la verifica di compatibilità dovrà dimostrare il mancato aggravio a terzi anche con tempi di ritorno superiori (200 anni) o prevedere la rilocalizzazione in area non esondabile;

* in caso di mantenimento della viabilità in area di possibile dissesto, la stessa per eventi metereologici intensi dovrà essere presidiata;

* interventi di miglioria e ripristino ambientale del Rio Lovassina per tutto il tratto interessato dal Parco commerciale;

* opere di scavo e costruzioni interferenti con la fascia di 10 m dal corso d’acqua, escluse quelle autorizzabili ai sensi dell’art. 96, dovranno trovare nuova collocazione oltre tale limite.

3. Inserimento paesaggistico, interventi di mitigazione, recupero e compensazione ambientale - Ferme restando le prescrizioni ed osservazioni fatte nella D.D. 96 del 17.05.2005, dovranno essere concordate preventivamente con ARPA le modalità di realizzazione delle aree verdi perimetrali ed interne all’intera area commerciale, dovranno essere promosse iniziative, sentito anche il Comune di Pozzolo Formigaro, finalizzate a realizzare adeguate opere a verde esterne all’area, atte a compensare l’impatto derivante dal consumo irreversibile di suolo. In particolare si rileva la necessità di riqualificare l’area degradata del lago di cava posta immediatamente a monte del sito, quale area interclusa tra i Rio Lovassina, tutelato ai sensi del d. lgs. 490/99 e la strada di accesso secondario.Nel caso si scelga di utilizzare barriere antirumore per la mitigazione dell’impatto acustico, queste ultime dovranno essere inserite nel paesaggio col minimo impatto possibile anche utilizzando filari arborei.

4. Rifiuti - Affinché il futuro gestore del centro commerciale possa adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire all’impresa di raccolta e recupero, cui verranno conferiti i rifiuti stessi, la massima resa (al fine di soddisfare gli obiettivi del D.Lgs. 05.02.97, n. 22), dovrà essere prevista e facilitata la raccolta monomateriale (ogni rifiuto raccolto in un apposito contenitore), predisponendo nel progetto definitivo all’interno del centro commerciale:

a. un’area da adibire ed attrezzare con cassoni di dimensioni adatte allo stoccaggio temporaneo (in funzione dei volumi prodotti e della prevista frequenza di svuotamento) di materiale differenziabile (RSA, carta e cartone, vetro, materiali metallici, organico, legno, plastica);

b. un’idonea canalizzazione di raccolta e recapito in fognatura del percolato derivante dai cassoni dedicati alla frazione organica.

5. Rischio di incidenti rilevanti - La presenza di complessi industriali, che presentano un potenziale rischio di incidente rilevante nelle vicinanze del centro commerciale in progetto, impone di:

* predisporre un Piano di Sicurezza ed Evacuazione da allegare al progetto, in cui siano contemplate le modalità ed i percorsi di evacuazione dal centro commerciale in caso di incidente rilevante, l’addestramento del personale del centro commerciale a gestire l’emergenza in attesa delle forze dell’ordine preposte e individuare adeguate forme di informazione agli utenti del parco commerciale dei comportamenti da adottare in caso di emergenza, tenuto conto della natura delle sostanze stoccate e utilizzate presso le attività produttive limitrofe;

* tenere conto nel Piano di sicurezza del cantiere della presenza di detti complessi industriali;

* riposizionare l’area giochi prevista, allontanandola dall’industria a rischio di incidente rilevante;

* verificare la rispondenza tra il proposto albergo/residence e le norme del PRGC vigente e valutare il suo riposizionamento vista anche la sua funzione di “residence per lavoratori stagionali”;

* posizionare gli ingressi alle strutture commerciali e non in posizione protetta rispetto alle attività produttive;

* prevedere sistemi di aerazione e condizionamento per tutte le strutture con le bocche di aspirazione in posizione protetta rispetto al sito industriale dal quale, in caso di incidente, potrebbero fuoriuscire sostanze tossiche;

* instaurare efficaci comunicazioni con le attività produttive limitrofe ai fini di una rapida informazione delle eventuali situazioni di anomalia presso gli stabilimenti stessi;

* consentire l’utilizzo della strada secondaria denominata “strada di sicurezza” solo ai mezzi di soccorso, salvo specifiche esigenze dettate da situazioni di emergenza;

6. Fase di cantiere - L’allestimento e la gestione del cantiere devono essere previsti nell’ottica di mitigare il più possibile l’impatto sul territorio; a questo fine nell’ambito della redazione del progetto municipale, si deve evidenziare gli accorgimenti necessari a evitare interferenze con l’acquifero superficiale (in particolare, le operazioni che possono determinare eventuali sversamenti di sostanze contaminanti dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza). Inoltre, dovrà essere spostato il cantiere individuato come CL 02., allontanandolo il più possibile dall’abitato. Il rumore generato nella fase di costruzione deve rispettare i limiti di zona vigenti al momento dell’inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l’adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

7. Terre, rocce da scavo e rifiuti speciali - Nel progetto dovranno essere specificati e dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Alessandria dei luoghi individuati per lo smaltimento e le relative quantità anche con riferimento al piano di adeguamento di cui all’art. 17 del d. lgs. 36/2003; dovranno essere individuate le discariche autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, specificando le relative tipologie, quantità e possibilità di recupero. Inoltre dovrà essere definita una corretta classificazione dei rifiuti prodotti in fase di realizzazione del parco commerciale, avvalendosi anche di verifiche analitiche al fine di attribuire eventuali “codici a specchio”. Infine dovrà essere verificata con l’autorità competente la correttezza delle previste operazioni di demolizione selettiva e relativo recupero.

8. Impatto acustico - Dovrà essere presenta a livello locale la relazione previsionale di impatto acustico prevista dall’art. 8 della legge n. 447/1995 e dall’art. 10 della legge regionale n. 52/2000 dovrà essere presentata a livello locale.

9. Verifica delle prescrizioni e monitoraggi - Deve essere rispettato quanto segue:

* si dovranno effettuare le seguenti attività di monitoraggio, in fase di costruzione e di esercizio, da concordare preventivamente col Dipartimento ARPA di Alessandria: acustico, atmosferico, acque sotterranee;

* deve essere comunicato al Dipartimento ARPA di Alessandria l’inizio ed il termine dei lavori e il luogo del deposito del Progetto esecutivo relativo alle opere pubbliche, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98;

* il Direttore dei lavori deve trasmettere all’ARPA Dipartimento di Alessandria, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nella Determina della Giunta Regionale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all’opera in oggetto;

* i risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all’ARPA Dipartimento di Alessandria;

* in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente volti alla riduzione degli impatti.

* Le operazioni di bonifica e smaltimento della cisterna interrata in uso al centro commerciale preesistente per lo stoccaggio di gasolio per il riscaldamento dovranno essere verificate dalla competenti Autorità di controllo.

10. Il Comune dovrà approvare il Pec nel rispetto delle norme del PRGC, di ogni altra norma vigente ,dei contenuti delle Delibere delle Conferenze dei Servizi di rilascio delle autorizzazioni commerciali per l’attivazione dei centri commerciali di cui all’oggetto della presente e delle relative prescrizioni in esse contenute e dei contenuti del presente atto nonché della Determinazione n. 96 del 17.05.2004, presentando particolare attenzione agli aspetti di dislocazione del distributore di carburanti, dell’area giochi e dell’albergo/residence. Per quest’ultimo aspetto si raccomanda il rispetto delle destinazioni d’uso ammesse per l’area d’intervento.

11. Il Comune dovrà riportare nel Permesso di Costruire le prescrizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 7.

12. Dovrà essere ottenuta autorizzazione urbanistica ex art. 26 LR 56/77; quest’ultima sarà rilasciabile solo dopo l’approvazione del Pec e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie ed in particolare dell’autorizzazione allo scarico che le OO.PP. emetteranno una volta valutata idonea la soluzione proposta.

13. Sono fatte salve le prescrizioni non in contrasto con il presente atto della D. D. 96 del 17.05.2004.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. n. 40/1998.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni