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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2005, n. 37-981

Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d’azione: termini di adeguamento delle aziende agricole esistenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di stabilire, per le ragioni di cui in premessa, in applicazione delle deliberazioni n. 65-8111 del 23 dicembre 2002 e n. 42-14758 del 14 febbraio 2005 e fermo restando quanto stabilito con la deliberazione 15 novembre 2004 n. 89-13993 in materia di adeguamento strutturale, che:

a) dal 31 dicembre 2005 diventa obbligatorio per le aziende zootecniche esistenti alla data del 1° gennaio 2003 l’adeguamento ai carichi azotati previsti dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d’azione);

b) ferme restando le diverse scadenze fissate dal d.lgs 18 febbraio 2005 n. 59, le aziende zootecniche che abbiano ottenuto il sostegno agli investimenti strutturali ovvero abbiano comunque ottenuto dalla Provincia competente l’approvazione dei piani di adeguamento strutturale o concernenti altri adeguamenti al Regolamento 9/R, possano beneficiare della proroga prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 5 del Regolamento (CE) 1257/1999 nei termini massimi di seguito indicati:

1) entro il 31 dicembre 2008 per quanto riguarda il rispetto delle norme relative ai limiti di apporto azotato di origine zootecnica, in quanto il relativo obbligo viene fissato al 31 dicembre 2005;

2) entro il 1 gennaio 2006 per quanto attiene altre norme previste dal Regolamento regionale, in quanto i relativi obblighi decorrono dal 1 gennaio 2003;

c) il termine di cui alla lettera b) punto 2 sia applicabile anche per gli adempimenti previsti a carico delle aziende non zootecniche;

d) l’integrazione e, ove necessario il superamento delle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate alle aziende soggette alle leggi regionali 13/1990 e 37/1996 consegua all’approvazione da parte della competente Provincia dei piani di adeguamento strutturale o concernenti altri adeguamenti al Regolamento 9/R;

e) sino allo spirare del termine di proroga concesso ai sensi del presente atto, continuino ad applicarsi, con riferimento agli adempimenti oggetto della proroga stessa, le prescrizioni autorizzative dettate dalle Amministrazioni provinciali sulla base delle leggi regionali 13/1990 e 37/1996 e della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991 n. 48-12028.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)