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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 558-392408/2005 del 14-9-2005 - Codice univoco: TO-P-10144

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 558 392408/2005 del 14-9-2005 - Codice univoco: TO-P-10144

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all’Azienda Agricola Tregnaghi Giuseppe e Ferraro Maria (omissis) con sede legale in Candiolo, Via Giolitti n. 33, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Candiolo - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 2 n. 92 - in misura di litri/sec massimi 2,5 e medi 0,21 per complessivi metri cubi annui 6.600 ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell’art. 18 della L. 36/1994 all’uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare.di concessione sottoscritto in data 14-9-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis )"