Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 459-380780/2005 del 1-9-2005 - Codice univoco: TO-P10136
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 459 380780/2005 del 1-9-2005 - Codice univoco: TO-P-10136
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Martina Giuseppe (omissis) con sede legale in Campiglione Fenile, Via Castellani, 23, la concessione di derivazione dacqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Campiglione Fenile dati catastali di ubicazione dellopera: Fgl 3 n. 60 - in misura di litri/sec massimi 8 e medi 1,17 per complessivi metri cubi annui 18.425 ad uso irriguo, corrispondente alluso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dellart. 18 della L. 36/1994 alluso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;
2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1-9-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, allinteressato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dallart. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"