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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Istanza in data 20 novembre 2002 della ditta “Filatura Erredi S.p.A” per concessione in deroga ai disposti della L.R. n. 22/96 e ss.mm.ii. di derivazione d’acqua da falde sotterranee profonde, a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Villanova Biellese, ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile. Assentita con D.D. n. 2945 in data 27 luglio 2005 - Pratica n. 241BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 dicembre 2004 dal Sig Sergio Panzera, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta “Filatura Erredi Spa”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli artt. 2 - comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ed in deroga ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. nonché art. 16 comma 2 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Filatura Erredi Spa” (omissis), la concessione di derivazione di litri al secondo massimi 2,00 e medi 1,00 d’acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo di 30.000 metri cubi, da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Villanova Biellese (foglio n. 7, mappale n. 121), da utilizzarsi per produzione di beni e servizi (umidificazione ambienti connessa con attività di processo tessile) e scopi civili (integrazione vasca di riserva impianto antincendio), senza restituzione apprezzabile di reflui di scarico;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.790,72, pari al minimo ammesso per l’uso “produzione di beni e servizi”, per prelievi annui superiori a 2.500 metri cubi e previsto per l’anno solare 2005, ai sensi dell’art 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1495 di Rep. in data 22 dicembre 2004

Art. - 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e’ tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 10 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato