Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Istanza in data 8 luglio 1999 della Sig.a Cerrone Marica Elena per concessione di derivazione dacqua da una sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, ad uso Civile, in concorrenza con i Sigg.ri Camatel Roberto e Gaudino Rita. Assentita con D.D. n. 2943 in data 27 luglio 2005
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di equiparare, per le motivazioni sopra esposte, listanza in data 8 giugno 1999 presentata in data 8 luglio 1999 dalla Sig.a Cerrone Marica Elena, (omissis) tendente ad ottenere la concessione in sanatoria di derivazione dacqua da una sorgente, ubicata in Comune di Valle San Nicolao (foglio n. 15 - mappale n. 368) per uso Civile, a istanza di concessione preferenziale, poichè le caratteristiche della derivazione e la natura della fonte idrica possiedono i requisiti stabiliti dallart 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dallart. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 e dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R. Di accogliere parzialmente listanza sopra indicata, allo scopo di assentire alla Sig.a Cerrone Marica Elena la concessione preferenziale duso del 50% della risorsa idrica scaturente dalla sorgente in parola, al fine di consentirle lutilizzo dellacqua per gli scopi e le finalità già praticate in passato. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11 gennaio 2005 dalla Sig.a Cerrone Marica Elena, in qualità di titolare dellistanza di concessione datata 8 giugno 1999, relativa alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà lapplicazione dei provvedimenti previsti dallart. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge; Di rettificare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate e recepite, lart. 1 del predetto disciplinare, mediante integrale sostituzione del medesimo con il seguente:
ART.1 - Quantita dellacqua derivabile e luogo di captazione
La quantità dacqua complessiva concessa, derivabile da una sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, viene fissata in misura pari al 50% stimato della sua naturale portata idrica e non superiore a litri al secondo 0,0225 cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 709,56".
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla Sig.a Cerrone Marica Elena, la concessione preferenziale di derivare da n. 1 sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, una quantità dacqua pari al 50% stimato della sua naturale portata idrica e fissata in misura non superiore a lt/sec. 0,0225, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 709,56 da utilizzare per uso Civile (ovvero per scopi igienico e assimilabili praticati dalla Sig.a Cerrone a servizio degli immobili di sua proprietà, adibiti a civile abitazione). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dallart. 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dellannuo canone di Euro 98,46 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 dellannuo canone di Euro 99,64 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 dellannuo canone di Euro 101,33 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 dellannuo canone di Euro 102,55 - pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2003 dellannuo canone di Euro 103,99 - pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430 - dal 1 gennaio 2004 dellannuo canone di Euro 105,76 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 21 ottobre 2003 n. 293 - dal 1 gennaio 2005 dellannuo canone di Euro 107,45 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319 - fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).
Di disporre, per le motivazioni in premessa illustrate, larchiviazione dufficio dell altra istanza, datata 14 dicembre 1998, presentata in data 28 dicembre 1998 dai Sigg.ri Camatel Roberto e Gaudino Rita, residenti in Comune di Valle San Nicolao - via Gaudino n. 9, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria di derivazione dacqua dalla medesima sorgente, per cui viene assentita, alla Sig.a Cerrone Marica Elena, la concessione preferenziale, con il presente Provvedimento. Di dare atto che tale archiviazione si rende necessaria per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dellacquisizione in proprietà da parte dei Sigg.ri Camatel Roberto e GAUDINO Rita del terreno su cui insiste locchio della sorgente stessa, ai sensi e per gli effetti dellart. 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonchè dellart. 5 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii., oltre che per accertata mancanza duso dellacqua da parte dei Sigg.ri Camatel - Gaudino antecedentemente alla data della domanda di concessione, quale presupposto fondamentale in caso di richiesta di concessione di derivazione dacqua in sanatoria. Di fare salvi i diritti dei proprietari del fondo su cui insiste la sorgente in parola, nelle persone dei Sigg.ri Camatel Roberto e Gaudino Rita, i quali possono liberamente estrarre e utilizzare per scopi domestici, il restante 50% della portata idrica naturale scaturente dalla sorgente in questione, ai sensi e per gli effetti dellart. 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.; Di stabilire che le opere di presa relative alla derivazione in oggetto, come accertate in sede di Visita Locale dIstruttoria, effettuata in data 20 ottobre 2000 dal Servizio Provinciale Risorse Idriche, dovranno essere adeguate, mediante ladozione delle opportune opere strutturali, al fine di ripartire in misura eguale la portata idrica scaturente dalla sorgente, tra la Sig.a Cerrone Marica Elena (concessionaria) ed i Sigg.ri Camatel Roberto e Gaudino Rita, (in qualità di proprietari del fondo e liberi utilizzatori della risorsa ai sensi della vigente normativa). (omissis).
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del disciplinare n. 1493 di Rep. in data 11 gennaio 2005
Art. 9 - Riserve e Garanzie da osservarsi -
Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAutorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea alimentante le sorgenti, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con lesercizio di essa.
Biella, 10 ottobre 2005
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato