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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2877 in data 25.07.2005 - Istanza in data 21 febbraio 2003 della ditta “Filatura Marchi Giovanni S.p.A” per subingresso con varianti a concessione di derivazione d’acqua assentita con D.G.R. 28 marzo 1989 n. 40-27584. Assentito con D.D. n. 2877 in data 25 luglio 2005

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 novembre 2004 dal Sig Massimo Marchi, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta “Filatura Marchi Giovanni S.p.A.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Filatura Marchi Giovanni S.p.A.” (omissis), il subentro nella titolarità , con varianti, alla concessione oggetto della D.G.R. 28 marzo 1989 n. 40-27584, per continuare a derivare una quantità d’acqua stabilita in misura eguale e non superiore a litri al secondo 2,80 - cui corrisponde un volume massimo annuo di 88.300 metri cubi, da n. 4 sorgenti tributarie del bacino del Rio Sobbia ubicate in Comune di Andorno Micca, ad uso Civile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico; (omissis)

Di accordare il trasferimento della titolarità e la variante alla concessione di che trattasi a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, mentre la variazione del canone demaniale annuo dovuto per effetto della suddetta concessione, decorrerà dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento di assenso, il quale viene fissato in misura pari al minimo ammesso previsto per l’uso Civile, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319 - fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1489 di Rep. in data 15 novembre 2004

Art. - 6 - Riserve e Garanzie da Osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea alimentante le sorgenti in parola in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 10 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato