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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Torre Bormida (Cuneo)

Deliberazione del C.C. n. 18 del 29.9.2005: Modifica dell’art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - del vigente Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

A voti unanimi resi per alzata di mano;

delibera

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione dell’art. 2 “Formazione della Commissione Edilizia” del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 3°, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, con il seguente testo:

“1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. Fanno parte della Commissione Edilizia n. 5 componenti eletti dal Consiglio Comunale. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dai membri della Commissione, prescegliendoli tra i cinque componenti, nel corso della prima seduta, con separata votazione.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nella materia attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono fare parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono fare parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, i componenti del Consiglio e della Giunta del Comune di Torre Bormida.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dell’intervenuta costituzione della Commissione Edilizia, notifica le nomine ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano di età tra i presenti."

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modificazioni apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691, per il quale è consentita l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Antonio Gallizzi