Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Margarita (Cuneo)
Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2005 Modifica allarticolo 2 del Regolamento Edilizio
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) Di approvare ai sensi dellart.3, comma 10, della L.R. 19/99, le seguenti modifiche allart.2 del regolamento edilizio comunale vigente:
Lart.2 del regolamento edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art.2. Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da nr.7 componenti designati dal Consiglio Comunale. I componenti nella prima seduta eleggono Presidente e vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea;
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale;
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che lha designata: pertanto, al momento dell insediamento di un nuovo Consiglio, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale che ha provveduto alla designazione.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni"
2) Di dichiarare che il testo è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con delibera Consiglio Regionale 29.07.1999 n. 548-9691.
3) Di dare atto che la presente deliberazione , divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dellart.3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;
4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dellart.3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato allUrbanistica.
5) Di incaricare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti di legge.