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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Centallo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 agosto 2005: “Regolamento Edilizio - Modifica art. 2 e 3"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche all’art. 2 e all’art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come segue:

- l’art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 7 componenti, designati dal Consiglio Comunale:

- quattro esperti in materia edilizia, dei quali uno Ingegnere o Architetto ed uno Geometra o Perito Edile, regolarmente iscritti al proprio albo professionale;

- un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e, eventualmente della legge 9 gennaio 19991, n. 10 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e da un esperto alla verifica, negli atti progettuali, in materia di abbattimento di barriere architettoniche.

- due persone in rappresentanza della Comunità locale.

I componenti, all’inizio di ogni seduta, nominano Presidente e Vice Presidente.

3. I componenti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di componenti dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha designata: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tale caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni

- l’art. 3 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a. il rilascio di permessi di costruire limitatamente per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

b. il rilascio di titoli abilitativi edilizi per qualsiasi tipo di intervento assentibile con procedimento di sub-delega ai sensi della L.R. 20/1989 e s.m.i.;

c. l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

2. L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l’assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale - ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

4. La Commissione Edilizia, all’atto dell’insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell’inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello “standard” di qualità delle costruzioni.

(omissis)