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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Bernardino Verbano (Verbano  Cusio Ossola)

Modificazione al Capo IV “Difensore Civico” - Art. 34 e 35 dello Statuto comunale

Capo IV - Il Difensore Civico

Art. 34 - Istituzione, ruolo e funzione

1. E’ istituito, con il presente Statuto, nel Comune l’"ufficio" del difensore civico il quale svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, a tutela dei diritti e dei generali interessi dei cittadini.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d’ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all’associazione ne che ha richiesto l’intervento, le sue valutazioni e l’eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti, comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e di ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nella stessa devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.127, comma 1 del D.Lgs.267/2000 secondo le modalità previste dall’art.127, comma 2, del medesimo D.Lgs.267/2000

7. La Giunta comunale assicura all’ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell’istituto.

8. Al difensore civico viene corrisposta una indennità che verrà fissata in sede di regolamento dell’istituto.

9. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica.

10. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio

Art. 35 -requisiti - nomina e disciplina

1. La designazione del difensore civico avviene tra persone iscritte nelle liste elettorali di qualsiasi comune che per preparazione ed esperienza acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell’attività svolta, offra comprovate garanzie di indipendenza, competenza giuridico-amministrativa, probità e obiettività di giudizio.

2. Il difensore civico nell’espletamento del suo incarico deve mantenere il segreto d’ufficio.

3. Non possono essere nominati alla carica di difensore civico:

a) chi non sia in possesso della laurea in legge;

b) chi non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale;

c) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti di organi delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

d) i ministri di culto;

e) chi sia membro di organismi di controllo del Comune;

f) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

g) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

h) chi sia in rapporto di parentela o affinità con gli Amministratori comunali, il Segretario o i dipendenti del Comune;

i) siano in rapporto di debito o credito o in lite pendente con il Comune;

l) siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l’Amministrazione comunale;

m) i candidati alle elezioni amministrative o politiche nella tornata elettorale precedente la nomina.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

5. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d’ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, previa presentazione di curriculum da parte dei candidati a seguito di pubblico bando. Qualora la maggioranza non venga raggiunta la votazione si ripete immediatamente nella seduta successiva ove per l’elezione è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

7. Il difensore civico eletto resta in carica per tre anni.

8. Allo scadere dei tre anni, il Consiglio Comunale provvederà alla nomina del nuovo difensore nei 60 giorni antecedenti la scadenza. Il difensore civico in carica svolgerà le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Il difensore civico può essere rieletto per due volte.

9. Nel caso di dimissioni nel corso del triennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

10. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula “giuro di osservare lealmente le leggi dello Statuto e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

11. L’istituto del Difensore civico può essere oggetto di convenzione per una gestione associata con altri Enti.