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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2005, n. 77-937

Definizione di ulteriori criteri per l’attribuzione dei fondi statali per la realizzazione del Programma Nazionale delle Bonifiche (L. 426/1998 e D.M. 468/2000)

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

La legge 9 dicembre 1998 n. 426 all’articolo 1 ha istituito il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” prevedendo i relativi primi stanziamenti di risorse finanziarie.

Con lo stesso provvedimento venivano individuati i primi interventi di interesse nazionale che, per il Piemonte, erano costituiti, tra l’altro, da:

l ) Casale Monferrato;

o) Balangero;

p) Pieve Vergonte;

In attuazione della citata legge n. 426 il Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio con decreto 18 settembre 2001 n. 468 approvava il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” che, oltre a quelli già previsti, definiva ulteriori interventi di interesse nazionale; per il Piemonte veniva inserito quello denominato “Basse di Stura (Torino)”.

Il suddetto decreto recava inoltre i criteri per l’individuazione degli interventi prioritari, dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, dei criteri di finanziamento monitoraggio e controllo e delle procedure di revoca e riassegnazione dei finanziamenti stessi nonché delle modalità di trasferimento delle risorse.

In particolare l’articolo 6, comma 2 prevedeva che “l’individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l’erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, ... omissis ... nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, ed in particolare dei ... ” criteri specificati nel seguito del suddetto comma 2.

L’allegato G del decreto n. 468 recava la ripartizione delle risorse finanziarie, in conto capitale e come limiti di impegno ventennale per l’accensione di mutui da parte dei soggetti attuatori degli interventi, assegnando tali fondi ad ognuno degli interventi di interesse nazionale per il successivo trasferimento alla Regione, in particolare:

TABELLA

Le cifre sono espresse in milioni di euro.

I fondi stanziati dallo Stato come spese di investimento a favore del Piemonte sono stati interamente introitati sui capitoli dell’entrata 933/2002 e 933/2003 per la somma complessiva di Euro 31.503.870,83.

Oltre alle risorse in conto investimenti di cui sopra, sono stati resi disponibili limiti di impegno ventennale (ex art. 1 L. 426/1998) per Euro 14.254.210,32 dei quali sono state introitate le prime quattro annualità - conto capitale ed interessi - per un totale di Euro 4.751.403,44.

L’iter istruttorio dei progetti di intervento sopra descritti è stato ormai avviato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio ed alcuni di essi sono stati già approvati nel corso delle Conferenza di Servizi ministeriali.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 37-13546 del 4 ottobre 2004 sono stati approvati i primi criteri di utilizzo degli stanziamenti del Programma Nazionale di Bonifica in argomento; occorre ora fornire alla Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti ulteriori criteri come segue:

1. presa d’atto degli indirizzi di cui al decreto ministeriale n. 468/2001 i cui contenuti sono sintetizzabili come segue:

* criteri di scelta degli interventi prioritari.

* criteri di identificazione dei soggetti beneficiari.

* criteri di finanziamento.

* monitoraggio e controllo.

* procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione.

* modalità di trasferimento delle risorse.

2. adozione degli ulteriori indirizzi di cui alla nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio n. prot. 13002/QdV/DI (P/B) del 21 luglio 2004 in ordine alla determinazione delle priorità di finanziamento in relazione alla tipologia del beneficiario.

Per la ripartizione delle risorse destinate agli interventi di ogni sito nazionale la Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, dovrà procedere nel rispetto degli stanziamenti previsti dai provvedimenti statali per ogni sito.

Alla spesa si farà fronte per mezzo della copertura assicurata dai trasferimenti dello Stato.

Tutto ciò premesso.

Visto il D. L.vo n. 22/97, art. 17.

Vista la L. n. 426/1998.

Visto il D.M. n. 471/1999.

Visto il D.M. n. 468/2001.

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio n. prot. 3002/QdV/DI (P/B) del 21 luglio 2004.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

* Di stabilire che i fondi statali del Programma Nazionale delle Bonifiche dovranno prioritariamente essere destinati ai soggetti pubblici individuati quali attuatori degli interventi ammessi dal D.M. 468/2001, secondo i criteri ivi riportati e con le priorità richiamate dalla nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio n. prot. 13002/QdV/DI (P/B) del 21 luglio 2004.

* Di prevedere che di tali fondi possano essere trasferite anticipazioni atte a consentire l’avvio degli interventi da parte dei soggetti pubblici attuatori e che il conseguente avanzamento degli interventi sia periodicamente rendicontato dai soggetti beneficiari.

* Di demandare alla Direzione “Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti” l’attribuzione delle risorse a favore di interventi approvati dalle Conferenze di Servizi ministeriali nel rispetto degli stanziamenti previsti dai provvedimenti statali per ogni singolo sito.

* Di dare atto che alla spesa si farà fronte per mezzo della copertura assicurata dai trasferimenti dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. N. 8/R/2002.

(omissis)