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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

Codice 26.4
D.D. 4 agosto 2005, n. 382

Lago Maggiore. Comune di Arona. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo allo svolgimento di una manifestazione denominata “Palio remiero Citta’ di Arona” indetta dalla Pro Loco Arona per il giorno 21 agosto 2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla discipina della navigazione, allo svolgimento di una manifestazione denominata “Palio remiero Città di Arona” organizzata dalla Pro Loco Arona, indetta per il giorno 21 agosto 2005 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30 circa nello specchio acqueo antistante piazza del Popolo e corso Marconi in comune di Arona.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, e limitatamene al campo di gara la sospensione della navigazione, durante lo svolgimento della manifestazione, (fatta eccezione per le unità direttamente impegnate nella manifestazione), nello specchio acqueo antistante piazza del Popolo e corso Marconi in comune di Arona.

3)Dovranno essere predisposti opportuni Avvisi ai Naviganti, contenenti le prescrizioni di cui al punto precedente, da stamparsi e diffondersi in congruo numero mediante affissione nei luoghi ove si svolgerà la manifestazione nonché all’ albo del comune rivierasco interessato.

4) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 17 del D.P.G.R. del 14 aprile 2000 n. 3/R. Regolamento regionale recante: “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore.

Copia dell’avviso ai naviganti, unitamente al provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviata alla Gestione Governativa Navigazione Lago Maggiore, gestore del servizio pubblico di linea per le opportune informazioni ai comandanti le unità in servizio pubblico nonché agli organi di vigilanza.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. del 22 luglio 2002 n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti