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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005
Codice 26.4
D.D. 2 agosto 2005, n. 376
Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i.. Lago di Viverone. Comune di Viverone. Parere relativo alle opere di costruzione di un pontile galleggiante, di riqualificazione area alaggio con posa di un paranco e posa di un corridoio di navigazione richieste al Comune di Viverone dalla Ditta Tarello Corrado
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di esprimere, per quanto di competenza ed ai sensi dellart. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole ai soli fini della disciplina della navigazione, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alle seguenti opere: costruzione di un pontile galleggiante, riqualificazione area alaggio con posa di un paranco e posa di un corridoio di navigazione in comune di Viverone (BI) , Località Comuna, nella porzione di lago antistante al foglio 25 N.C.T., mappali 408, 409,412 e 428, richieste al Comune di Viverone dal Sig. Tarello Corrado, (omissis), titolare dellomonima attività di rimessaggio imbarcazioni con sede in Viverone località Casale Comuna .
Gli impianti dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati allistanza che, debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1) Gli impianti dovranno risultare conformi alle norme contenute nel Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 e recare la seguente sigla VV 04
2) Lancoraggio della boe e dei pontili galleggianti ai corpi morti dovranno essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento dei medesimi sulla superficie dellacqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
3) Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il titolare del provvedimento dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
4) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di disciplina della navigazione senza diritto di indennizzi.
5) I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente parere.
6) Durante lesecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nellarea di cantiere.
7) I titolari del presente parere hanno altresì lobbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione lopera in argomento.
8) Il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente ai fini della disciplina della navigazione e non costituisce titolo alloccupazione dellarea demaniale di che trattasi. I diretti interessati dovranno, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale allEnte concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che di compatibilità con altre concessioni e occupazioni presenti nellarea, in essere o in corso di perfezionamento.
9) Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.
Copia della presente autorizzazione e i relativi disegni, debitamente vistati, saranno conservati in un apposito registro depositato presso il Settore regionale Navigazione Interna e Merci
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo 16 del D.P.G.R. n. 8 R/2002.
Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti