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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

Codice 26.4
D.D. 2 agosto 2005, n. 375

Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i.. Lago di Viverone. Comune di Viverone. Parere relativo alle opere di costruzione di un pontile galleggiante e di un pontile fisso e posa di un corridoio di navigazione richieste al Comune di Viverone dalla Associazione A.R.C.A. regionale del Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, per quanto di competenza ed ai sensi dell’art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alle seguenti opere: costruzione di un pontile galleggiante, di un pontile fisso e posa di un corridoio di navigazione nelle acque del lago di Viverone e più precisamente nello specchio d’acqua antistante al foglio 19 N.C.T., mappali: 158, 223 e 210, nel comune di Viverone (BI) strada Provinciale 228, richieste al Comune di Viverone dal Sig. Vottero Franco in qualità di Presidente della Associazione A.R.C.A. regionale del Piemonte con Sede in via Assarotti 6, Torino.

Gli impianti dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza che, debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) Gli impianti dovranno risultare conformi alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 e recare la seguente sigla VV 03

2) L’ancoraggio della boe e dei pontili galleggianti ai corpi morti dovranno essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento dei medesimi sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

3) Il Settore “Navigazione Interna e Merci” della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il titolare del provvedimento dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

4) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di disciplina della navigazione senza diritto di indennizzi.

5) I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

6) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere.

7) I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera in argomento.

8) Il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente ai fini della disciplina della navigazione e non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. I diretti interessati dovranno, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’Ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che di compatibilità con altre concessioni e occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

9) Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Copia della presente autorizzazione e i relativi disegni, debitamente vistati, saranno conservati in un apposito registro depositato presso il Settore regionale “Navigazione Interna e Merci

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8 R/2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti