Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2005, n. 80-939

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Creditizio e Finanziario. Apprendistato professionalizzante. Avvio in fase transitoria della sperimentazione e delle relative attivita’ di monitoraggio

A relazione degli Assessori Migliasso, Pentenero:

Vista la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

visto il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 avente ad oggetto “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”, art. 49 apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;

considerato che il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 definisce con chiarezza la volontà di attribuire al contratto di apprendistato una forte valenza formativa inserendolo a pieno titolo nel sistema educativo e formativo del nostro Paese;

considerato che l’apprendistato professionalizzante introdotto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 276/03 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale territoriale o aziendale gli aspetti connessi alle modalità di erogazione e alla articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, tenuto conto della capacità formativa interna dell’impresa rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

vista la Legge 14 maggio 2005, n. 80 che ha recentemente integrato il dettato normativo dell’art. 49, D.lgs. 276/2003 sull’apprendistato professionalizzante introducendo il comma 5-bis secondo cui “fino all’approvazione delle leggi regionali previste dal precedente comma 5 del medesimo art. 49, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;

considerato che il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale mediante la formazione formale, interna o esterna all’azienda, e la formazione non formale, da intendersi come il processo formativo in cui l’apprendimento si realizza nel corso dell’attività lavorativa, strutturato in termini di obiettivi, modalità e tempi, in coerenza con quanto stabilito nel piano formativo individuale;

vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2005 in base alla quale, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi d’intesa con le Parti Sociali, al fine di accelerare il processo di messa a regime dell’istituto, la disciplina dell’apprendistato è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

preso atto che il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005 stipulato tra ABI e le OOSS di settore, per i quadri direttivi e per le aree professionali dipendenti da imprese creditizie finanziarie e strumentali ha disciplinato l’istituto dell’apprendistato professionalizzante;

preso atto che in data 23 giugno 2005, ad integrazione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui al CCNL 12 febbraio 2005 di settore, ABI e le OOSS firmatarie del CCNL medesimo hanno sottoscritto un verbale di accordo relativo:

* ai profili formativi del settore creditizio e finanziari;

* ai requisiti essenziali della figura del tutore;

* agli elementi caratterizzanti la capacità formativa interna della impresa;

avviando così percorsi di apprendistato professionalizzante di livello nazionale;

considerato che il contratto di apprendistato deve essere corredato dal piano formativo individuale che ne costituisce parte integrante;

considerato inoltre che il piano formativo individuale descrive l’intero percorso formativo formale e non formale, esterno e/o interno all’impresa, che l’apprendista deve seguire durante la durata del contratto per conseguire gli obiettivi definiti dal profilo formativo. Il piano formativo individuale viene redatto inizialmente dall’impresa. In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, la sua descrizione può essere distinta in una prima definizione generale e in una successiva definizione di dettaglio;

preso atto che la predetta disciplina contrattuale per il settore del credito:

* individua i profili formativi in coerenza con i risultati dell’indagine sui fabbisogni professionali e formativi realizzata da Enbicredito (Ente bilaterale);

* disciplina i requisiti essenziali della figura del tutore, in conformità al D.M. 28 febbraio 2000, stabilendo anche la sua formazione minima;

* stabilisce l’articolazione dell’attività formativa distinguendo le competenze di base e trasversali e le competenze tecnico-professionali, nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. 20 maggio 1999, prevedendo una durata di 120 ore annue di formazione formale di cui indicativamente il 35% è dedicato alle competenze di base e trasversali;

* definisce ai fini dell’erogazione della formazione i requisiti in base ai quali l’impresa è dotata di “capacità formativa interna” (risorse umane idonee a trasferire competenze, tutori con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito nel presente documento, locali idonei in relazione agli obiettivi formativi);

* prevede che la formazione formale interna sia registrata nel Libretto Formativo del cittadino, unitamente alle competenze acquisite, ed attestata da una dichiarazione formale dell’azienda riferita alle caratteristiche della formazione svolta;

considerato che la Regione Piemonte e le relative Province partecipano attivamente alla riforma del mercato del lavoro e alla definizione e messa in opera di nuovi strumenti per rendere sempre più efficiente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, contestualmente valorizzando la personalizzazione dei servizi stessi, la loro progressiva implementazione in relazione alle esigenze territoriali e il loro ampliamento a nuove aree e funzioni;

richiamate inoltre le seguenti normative regionali:

Legge regionale 13 Aprile 1995, n. 63, Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.

Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

P.O.R Piemonte ob 3 FSE 2000-2006 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2000) 2079 del 21.09.2000, e riprogrammato con Decisione C(2004) 2107 del 09/06/2004;

Complemento di Programmazione del P.O.R Piemonte ob 3 FSE 2000-2006 - Rev 04 (approvato con DGR 36-13007 del 12/07/2004);

D.G.R. n. 15 - 4882 del 21/12/2001 sul conferimento alle Province di funzioni in materia di formazione professionale in applicazione della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44;

con il presente provvedimento, la Regione Piemonte, al fine di favorire l’inserimento di giovani e adulti fino a 29 anni nel mondo del lavoro e di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità mediante la fruizione di adeguati percorsi formativi, nelle more della definizione della regolamentazione regionale dei profili formativi per l’apprendistato:

* prende atto dei contenuti del contratto nazionale di lavoro e delle successive integrazioni stipulati tra ABI e OO.SS. di settore in tema di apprendistato professionalizzante e le eventuali ulteriori intese che dovessero intervenire tra le parti medesime anche in ordine ai requisiti relativi alla capacità formativa interna;

* valuta di particolare interesse l’acquisizione dei dati relativi ai risultati della sperimentazione di percorsi di apprendistato professionalizzante avviata sulla base dell’Accordo ABI e OOSS;

vista infine la L.R. n. 51/97;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

di dare avvio alla sperimentazione secondo le condizioni indicate in premessa con conseguente azione di monitoraggio - in raccordo con le Province e con l’Agenzia Piemonte Lavoro ed avvalendosi anche di ABI - anche ai fini della predisposizione della nuova legislazione regionale in materia di apprendistato, che con riferimento al settore credito terrà conto dei contenuti dell’Accordo del 23 giugno 2005 tra ABI e OOSS;

di rimandare a successivi provvedimenti il recepimento di eventuali ulteriori intese che dovessero intervenire tra le parti medesime anche in ordine ai requisiti relativi alla capacità formativa interna;

di demandare alla Direzione Lavoro Formazione Professionale - Lavoro, la definizione degli ulteriori adempimenti finalizzati alla individuazione di adeguate modalità per il monitoraggio delle attività formative anche mediante l’utilizzo del sistema informativo regionale.

Il presente provvedimento non prevede impegni di spesa ulteriori rispetto agli oneri già derivanti dall’offerta formativa regolata dalle disposizioni attualmente vigenti.

Con successivi atti saranno individuate le risorse necessarie alla copertura delle spese di monitoraggio relative alle sperimentazioni in materia di apprendistato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)