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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2005, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10;

Visto il regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-1139 del 17 ottobre 2005;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 10 (ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA EDUCATIVA). ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1° AGOSTO 2003, N. 11/R.

Art. 1.

(Destinatari)

1. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, come individuate dalla normativa vigente, aventi sede in Piemonte o nelle regioni italiane limitrofe.

2. Il nucleo familiare è composto da genitori e figli a carico, compresi gli affidati. Si intende per residenza della famiglia la sua residenza anagrafica.

3. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie che presentino un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a euro 25.000,00, calcolato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, e che documentino una percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull’indicatore della situazione reddituale superiore al 2 per cento. Tale percentuale di incidenza non viene applicata ai richiedenti il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00.

4. Il contributo regionale alla libera scelta educativa viene concesso per ogni alunno e prioritariamente alle famiglie il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00 ed ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica sull’indicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili definite dall’articolo 1, comma 7, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Le risorse che risultassero ancora da destinare una volta esaurita la graduatoria saranno utilizzate secondo le indicazioni della Giunta regionale.

5. La domanda di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, pena di inammissibilità della domanda stessa, compilata in ogni sua parte deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la potestà ai sensi del codice civile, o dallo studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo. Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, a cui il minore è affidato con atto del tribunale dei minorenni.

6. Il richiedente correda la domanda con l’attestazione del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare attraverso autocertificazione sostitutiva nella quale dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di concessione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Nel caso in cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare, lavoratori dipendenti, sia stato posto in condizione di mobilità o cassa integrazione nel periodo successivo all’ultima dichiarazione fiscale, e per un periodo superiore a tre mesi, il calcolo del reddito familiare sarà effettuato tenendo conto del reddito presuntivo dell’anno in corso autocertificato dal richiedente.

Art. 2.

(Spese scolastiche ammissibili)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera d), della l.r. 10/2003 per spese di frequenza da classificare ammissibili si intendono tutte le spese e i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, sostenute nell’anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie.

2. Sono escluse dal novero delle spese ammissibili quelle sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurriculari.

3. Sono altresì escluse tutte le spese relative a libri di testo, servizi di mensa, convitto, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici, poiché già oggetto di altri specifici interventi normativi.

4. Ai sensi del comma 3 della l.r. 10/2003 sono considerate spese ammissibili quelle sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente.

5. Le spese di cui ai commi precedenti devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell’alunno contestualmente alla presentazione della domanda e devono essere arrotondate all’intero più vicino.

6. L’amministrazione regionale si riserva di verificare che le spese dichiarate corrispondano alle voci di spesa ammissibili.

7. L’amministrazione regionale, inoltre, può richiedere la produzione della documentazione delle spese dichiarate entro cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.

Art. 3.

(Calcolo dell’indicatore della situazione reddituale)

1. L’indicatore della situazione reddituale è calcolato dividendo la somma dei redditi imponibili dell’ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti del nucleo familiare per i seguenti coefficienti, in analogia con quelli previsti per la determinazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), che riducano tale reddito ad un valore per i singoli componenti.

Numero componenti nucleo familiare

Coefficienti

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

Per ogni ulteriore componente è prevista una maggiorazione dello 0,35

2. L’indicatore della situazione reddituale deve essere arrotondato all’intero più vicino.

Art. 4.

(Formulazione della graduatoria per l’erogazione del contributo regionale alla libera scelta educativa)

1. La graduatoria ai fini dell’assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, per coloro che presentino un indicatore della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00, viene composta in ordine decrescente secondo il risultato percentuale che si ottiene dividendo la spesa scolastica complessiva sostenuta nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, determinata secondo quanto indicato nell’articolo 2, per l’indicatore della situazione reddituale determinato ai sensi dell’articolo 3.

2. Al numeratore, la spesa scolastica sostenuta per ciascun alunno non può, comunque, essere computata per importi superiori a:

a) euro 1.500,00 per le scuole elementari;

b) euro 2.200,00 per le scuole medie;

c) euro 2.500,00 per le scuole secondarie superiori.

3. Il massimale di spesa è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l’insegnante di sostegno.

Art. 5

(Determinazione dell’importo del contributo regionale alla libera scelta educativa)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettere b) e c), della l.r. 10/2003, le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche ammissibili per ogni figlio, articolate in più fasce proporzionali di reddito, e l’importo massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo la seguente tabella.

Indicatore della situazione reddituale

Percentuale copertura spesa scolastica ammissibile

Contributo massimo erogabile per figlio

Scuola elementare

Scuola media

Scuola Superiore

Minore uguale a Euro 7.600,00

75%

1.125,00

1.650,00

1.875,00

Minore uguale a Euro 10.000,00

70%

1.050,00

1.540,00

1.750,00

Minore uguale a Euro 20.000,00

60%

900,00

1.320,00

1.500,00

Minore uguale a Euro 25.000,00

50%

750,00

1.100,00

1.250,00

2. Il contributo massimo erogabile è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l’insegnante di sostegno.

3. In relazione agli oneri amministrativi, il contributo erogabile cumulato per nucleo familiare non può essere inferiore a euro 25,00.

Art. 6.

(Monitoraggio dell’impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa)

1. L’amministrazione regionale attua tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo dell’impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa.

2. Il direttore della competente struttura della Regione Piemonte coordina e verifica periodicamente tale attività avvalendosi di esperti del settore.

Art. 7.

(Ulteriori modalità di attuazione)

1. Le ulteriori modalità di attuazione, compresi i termini e le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa nonchè le modalità di informazione e di corresponsione, sono determinate con provvedimento del direttore della competente struttura della Regione Piemonte.

Art. 8.

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 ottobre 2005

Mercedes Bresso