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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area Risorse idriche e qualita’ dell’aria - Servizio Valutazione impatto ambientale e attività estrattiva

Dgp 1191-389349/2005 Realizzazione di una cava di inerti e di un’oasi naturalistico-ricreativa: “Lago San Pietro”, Comune di Mazzè

Con riferimento al Progetto Realizzazione di una cava di inerti e di un’oasi naturalistico-ricreativa: “Lago San Pietro”, Comune di Mazze’, presentato dalla Ditta I.L.C. S.r.l., con sede legale in Lauriano, in C.so Torino n. 9, & Olivero Mario Escavazioni, con sede legale in Rondissone, in Via Marino Sella n. 16, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la Deliberazione di Giunta provinciale n. 1191/389349 del 20/9/2005.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Progetto Realizzazione di una cava di inerti e di un’oasi naturalistico-ricreativa: “Lago San Pietro”, Comune di Mazze’

Proponente: Ditta I.L.C. S.r.l., con sede legale in Lauriano, in C.so Torino n. 9, & Olivero Mario Escavazioni, con sede legale in Rondissone, in Via Marino Sella n. 16.

Giudizio positivo di compatibilità ambientale

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione cava di inerti e realizzazione di un’oasi turistico-ricreativa in localita’ San Pietro nel Comune di Mazzè (TO), presentato ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c), della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 dalle Ditte I.L.C. s.r.l.con sede legale in Lauriano, C.so Torino n. 9 e Olivero Mario Escavazioni con sede legale in Rondissone, Via Marino Sella n.16, riportato nell’ allegato “A” come parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella “Relazione generale sull’istruttoria dell’Organo Tecnico”, in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell’ allegato “B1" ”Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale", e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell’allegato “B2" ”Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità’ chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale", facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. Di stabilire che il rilascio dell’ autorizzazione ex l.r. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziarie, per l’ importo citato nell’allegato “B1", a favore del Comune di Mazzè, in esecuzione del disposto dell’art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;

3. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l’igiene e la sicurezza, le ditte istanti dovranno adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

5. Di dare atto che l’autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della l.r. 69/78 dovrà essere rilasciata dal Comune di Mazzè entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Si richiama, all’Amministrazione Comunale, nell’ambito del procedimento in corso, l’applicazione dell’art. 18, 7° comma delle Norme di attuazione del PAI in ordine all’introduzione dell’obbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni già vigenti (PSFF), al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un “atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”.

7. Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio e il termine dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;

8. Di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
A. Saitta