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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Concessione di derivazione d’acqua dal rio Puriac in Comune di Argentera. Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Provincia di Cuneo (omissis) 30.9.2005 n. 454 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis)

2. di assentire al Comune di Argentera (omissis), con sede in Argentera Via Maestra n. 44, la concessione trentennale di derivare, dal rio Puriac in comune di Argentera la portata di litri al secondo:

- massimi 400 e medi 178 ad uso energetico (produzione di energia elettrica) per produrre, sul salto di metri 269, la potenza nominale media di kw 469;

- massimi 30 e medi 7 ad uso produzione beni e servizi (innevamento artificiale delle piste “Canalino” e “Direttissima”);

3. di richiamare, per il Comune concessionario, l’obbligo di osservare quanto disposto dall’art. 12 bis del R.D. 1775/1933 come modificato dal D. Lgs 152/1999 in tema di adeguamento agli obblighi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti; (omissis).

Estratto Disciplinare 2.9.2005 Art. 13 Riserve e garanzie da osservarsi.

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Puriac in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuta all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 19.

Cuneo, 6 ottobre 2005

Il Responsabile
Germano Tonello