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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Valduggia (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.9.2005, avente per oggetto: Modifiche al regolamento Edilizio Comunale - art. 2. Composizione Commissione Edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

propone

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della L.R. n. 19/99, le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, come disposto al punto 2 successivo;

2) L’art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia”

a) La C.E. è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

b) La C.E. è composta da n. 7 componenti, eletti dal Consiglio Comunale: n. 3 esperti in materia edilizia, (dei quali 1 Ingegnere o Architetto ed 1 Geometra o Perito Edile, regolarmente iscritto al proprio albo professionale); n. 1 tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della L. n. 46/90 ed, eventualmente, della L. n. 10/91 e del D.Lgs. n. 626/94 o da un esperto alla verifica, negli atti progettuali, in materia di abbattimento di barriere architettoniche; n. 1 geologo; n. 2 persone in rappresentanza della Comunità Locale. Il Sindaco individua con proprio decreto il Presidente.

c) I membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

d) Non possono far parte della C.E. contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che, per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì far parte della C.E.: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

e) La C.E. resta in carica fino al rinnovo del C.C. che l’ha eletta; pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo C.C., la C.E. conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

f) I componenti della C.E. possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso, restano in carica fino a che il C.C. non li abbia sostituiti.

g) I componenti della C.E. decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4); b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

h) La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale;

i) I componenti della C.E. decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell’art. 3, c.3, della L.R. 19/99;

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, c. 4, della L.R. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.