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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Pietro Val Lemina (Torino)

Integrazione art. 30 del regolamento igienico edilizio e modifica al regolamento igienico edilizio

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n.  37 in data 14/12/2004 “Integrazione art. 30 del regolamento igienico edilizio”.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di modificare l’art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale, redatto sulla base del testo tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n.  548/9691 del 29/07/99, integrandolo come segue:

7. Fuori dal perimetro delle aree edificabili ed edificate, è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto ad una distanza di mt. 10 dal confine del perimetro edificato o edificabile.;

2. di dare atto che il nuovo testo, modificato nell’art. 30, risulta conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR e la sua trasmissione alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 8/7/99 n.  19.

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n.  21 in data 03/08/2005 “Modifica al regolamento igienico edilizio”.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare l’art. 2 “Formazione della Commissione Edilizia” del Regolamento Edilizio comunale, sostituendolo come segue:

Art. 2 - Formazione della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta:

- da n. 5 membri elettivi, scelti dal Consiglio Comunale, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici;

- essere in possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti l’architettura, l’urbanistica, l’attività edilizia, l’ambiente, lo studio e la gestione dei suoli;

- almeno uno dei membri deve avere specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi ( legge 3 Aprile 1989, n. 20 art. 14, primo comma);

- non essere consiglieri o assessori in carica nel comune di San Pietro Val Lemina;

• da n. 1 membro di diritto individuato nell’estensore del P.R.G.C. o suo delegato.

3. Il consiglio comunale elegge il presidente ed il vicepresidente tra i membri della commissione.

4. Fra i cinque membri elettivi uno è rappresentante della minoranza e viene scelto con votazione separata.

2) di modificare l’art. 14 “Altezza delle costruzioni” del Regolamento Edilizio, sostituendolo come segue:

Art. 14 - Altezza delle costruzioni.

1. Si definisce altezza massima il maggiore dei segmenti verticali misurabili tra il punto esterno più alto della copertura e il terreno dopo la sua sistemazione. Nel caso di terreno in pendio si definisce altezza massima la distanza verticale di due piani paralleli, di cui uno coincidente col piano medio del terreno e l’altro suo parallelo passante per il punto più alto della copertura.

3) di integrare l’art. 58 “Terrazzi” del Regolamento Edilizio con il seguente comma:

Non sono considerate costruzioni e non sono soggette ad autorizzazioni le strutture temporanee da giardino, comunemente chiamate gazebo, a condizione che:

- siano realizzate con materiali e colori tali da armonizzarsi con l’ambiente circostante;

- non superino la superficie complessiva di 20 mq.

4) di dare atto che, a seguito dell’integrazione, l’art. 58 risulta così definito:

Art. 58 - Terrazzi e gazebo

1. Sono definite “terrazzi” le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto , la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d’acqua, di suolo.

2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussiste pericolo di caduta, è obbligatoria l’applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.

3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l’impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d’aria.

4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

5. Non sono considerate costruzioni e non sono soggette ad autorizzazioni le strutture temporanee da giardino, comunemente chiamate gazebo, a condizione che:

- siano realizzate con materiali e colori tali da armonizzarsi con l’ambiente circostante;

- non superino la superficie complessiva di 20 mq.

5) di dare atto che il nuovo testo, con le modifiche ed integrazioni soprariportate, risulta conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte.

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR e la sua trasmissione alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 08.07.1999 n. 19.