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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Marene (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 14/9/2005 “Modifica al regolamento edilizio comunale”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, come approva, il nuovo seguente testo dell’art. 2 “Formazione della Commissione Edilizia" del regolamento edilizio comunale:

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale, tra i quali il Sindaco nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alta gestione dei suoli; almeno un membro elettivo dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione:

a) contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato

b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alta Commissione

c) il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali in carica presso il Comune di Marene.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti e dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni;

2) di dichiarare, come dichiara, che la modifica al regolamento edilizio comunale testé approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3) di dare atto che la modifica diverrà efficace solo dopo la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

4) di stabilire i componenti della Commissione nominati con D.C.C. n. 31/2004 rimangono regolarmente in carica mentre il Sindaco provvederà con proprio provvedimento alla nomina al loro interno del nuovo Presidente e del Vice Presidente.

Marene, 05 ottobre 2005

Il Sindaco
Edoardo Pelissero