Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Marene (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 14/9/2005 Modifica al regolamento edilizio comunale
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare, come approva, il nuovo seguente testo dellart. 2 Formazione della Commissione Edilizia" del regolamento edilizio comunale:
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale, tra i quali il Sindaco nomina il Presidente ed il Vice Presidente.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alta gestione dei suoli; almeno un membro elettivo dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione:
a) contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato
b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alta Commissione
c) il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali in carica presso il Comune di Marene.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che lha eletta: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti e dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni;
2) di dichiarare, come dichiara, che la modifica al regolamento edilizio comunale testé approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;
3) di dare atto che la modifica diverrà efficace solo dopo la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
4) di stabilire i componenti della Commissione nominati con D.C.C. n. 31/2004 rimangono regolarmente in carica mentre il Sindaco provvederà con proprio provvedimento alla nomina al loro interno del nuovo Presidente e del Vice Presidente.
Marene, 05 ottobre 2005
Il Sindaco
Edoardo Pelissero