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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cervasca (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  35 in data 27/09/2005: “Regolamento Edilizio Comunale: modifica, ai sensi dell’art. 3 - comma 10 - della L.R. 19/1999 e s.m.i., dell’art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - Approvazione”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

2. Di disporre che l’art. 2 - “Formazione della Commissione Edilizia” del vigente Regolamento Edilizio Comunale venga stralciato e sostituito in toto dal seguente:

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dal Consiglio Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente ed il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. Uno dei componenti della Commissione Edilizia, ai sensi dell’art. 14 - comma 1 - della L.R. 20/1989, deve essere un esperto scelto dal Consiglio Comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono fare parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco, membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha designata: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti la Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

(omissis)