Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Cervasca (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 27/09/2005: Regolamento Edilizio Comunale: modifica, ai sensi dellart. 3 - comma 10 - della L.R. 19/1999 e s.m.i., dellart. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - Approvazione
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
(omissis)
2. Di disporre che lart. 2 - Formazione della Commissione Edilizia del vigente Regolamento Edilizio Comunale venga stralciato e sostituito in toto dal seguente:
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dal Consiglio Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente ed il vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. Uno dei componenti della Commissione Edilizia, ai sensi dellart. 14 - comma 1 - della L.R. 20/1989, deve essere un esperto scelto dal Consiglio Comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono fare parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco, membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che lha designata: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7. I componenti decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
9. I componenti la Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
(omissis)