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Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Beinette (Cuneo)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19.09.2005 “Approvazione modifiche al regolamento edilizio vigente ai sensi dell’art.3 c. 10 L.R. 19/1999”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell’art.3, comma 10, della L.R. 19/99, le seguenti modifiche all’art.2 del regolamento edilizio comunale vigente:

L’art.2 del regolamento edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art.2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr.7 componenti designati dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali. I componenti nella prima seduta eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale;

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha designata: pertanto, al momento dell’ insediamento di un nuovo Consiglio, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni"

10. Di dichiarare che il testo è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con delibera Consiglio Regionale 29.07.1999 n.548-9691.

2) Di dare atto che la presente deliberazione , divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art.3 c. 3 della L.R. 8 luglio 1999 n.19;

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art.3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n.19 alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti di legge.