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Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005

Codice 26.2
D.D. 13 giugno 2005, n. 275

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Venaria Reale. Autorizzazione alla Societa’ Semplice Ugima, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, al risanamento conservativo e alla manutenzione straordinaria dell’impianto di autolavaggio esistente, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, alla Società “Semplice Ugima”, l’autorizzazione al risanamento conservativo e alla manutenzione straordinaria dell’impianto di autolavaggio ubicato nel Comune di Venaria Reale in C.so Garibaldi n. 153, alla distanza minima di mt. 15,63 dal binario ferroviario più vicino e distinto al C.T. al foglio 37 mappale 58, secondo quanto previsto nel progetto depositato con nota prot. n. 5499/26/2005 del 09/05/2005, a condizione che venga messo in sicurezza il tratto di recinzione dell’area in oggetto verso la sede ferroviaria, nel tratto perpendicolare ad essa ad una distanza di circa 4 metri;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

Ai sensi del comma n. 5 dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 2/R del 14/02/2005, il Richiedente, anche tramite il direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatte salve tutte le altre necessarie autorizzazioni.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e della L.R. 08/08/1997 n. 51 e dal D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino