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Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005

Codice 25.7
D.D. 25 maggio 2005, n. 725

Autorizzazione idraulica per la posa di un pontile mobile su area demaniale del fiume Ticino contraddistinta al fg. 6 mapp. 126 in territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO). Richiedente: Distretto Turistico dei Laghi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Distretto Turistico dei Laghi con sede in Stresa (VB) (omissis) alla posa di un pontile mobile su area demaniale del fiume Ticino contraddistinta al fg. 6 mapp. 126 nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. il pontile mobile potrà essere posato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

2. dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

3. il pontile mobile deve essere collocato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;

4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dal collocamento del pontile mobile dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. la posa del pontile mobile in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del lago interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs. n.42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico ecc.).

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del regolamento regionale n.14/R/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi